Superminimo non colma il delta retributivo nella verifica di equivalenza dei CCNL (Cons. Stato n. 3209 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della valutazione di equivalenza delle tutele economiche tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello diverso applicato dall’operatore economico, l’art. 4 dell’allegato I.01 al d.lgs. n. 36 del 2023 impone di considerare esclusivamente le componenti fisse della retribuzione globale annua. Il superminimo, in quanto elemento contrattualmente qualificato come «eventuale» e accessorio, non integra una componente fissa e non può essere computato nel raffronto. Ne consegue che l’impegno dell’aggiudicatario a corrispondere un superminimo non è idoneo a colmare il delta retributivo esistente rispetto al CCNL prescelto dalla stazione appaltante. L’interpretazione tassativa della norma risponde all’esigenza di assicurare ai lavoratori adeguata tutela nel mercato delle commesse pubbliche, valorizzata dall’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, come modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024. Resta fermo che la verifica di equivalenza, in assenza del decreto ministeriale attuativo delle linee guida, non può comunque discostarsi dal vincolo normativo.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale, seconda in graduatoria, impugnava davanti al TAR Lazio il decreto di aggiudicazione di una procedura aperta indetta dal Ministero degli affari esteri per l’affidamento del servizio di asilo nido, chiedendo l’inefficacia del contratto e il subentro, oltre all’ostensione degli atti di gara e al risarcimento del danno. Il raggruppamento aggiudicatario aveva indicato nella propria offerta un CCNL diverso da quello delle cooperative sociali prescelto dalla lex specialis, dichiarandone l’equivalenza e impegnandosi a riconoscere un superminimo.

Il Tribunale accoglieva il ricorso e dichiarava inefficace il contratto già stipulato, disponendo il subentro della seconda classificata. Il raggruppamento aggiudicatario proponeva appello principale, censurando il punto in cui il primo giudice aveva qualificato irragionevole la valutazione di equivalenza resa dal RUP; la seconda classificata proponeva appello incidentale condizionato, dolendosi della mancata verifica dell’equivalenza prima dell’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella possibilità, per un operatore che applichi un CCNL con minimi tabellari inferiori, di colmare il delta economico mediante l’impegno a erogare un superminimo. L’appellante distingueva tra superminimo individuale e superminimo collettivo, sostenendo che quest’ultimo, previsto dall’art. 19 del CCNL Aninsei tra gli elementi della retribuzione mensile lorda, costituirebbe voce fissa e irretrattabile, utile al raffronto.

La Corte ritiene condivisibili le statuizioni del primo giudice. L’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 e l’allegato I.01 sono stati introdotti per rafforzare le tutele dei lavoratori, contemperando la libertà di iniziativa economica con la protezione della parte debole del contratto pubblico. La norma è stata poi perfezionata dal correttivo, che ha espressamente subordinato l’affidamento alla verifica della dichiarazione di equivalenza.

Il dato decisivo è testuale: l’art. 4 dell’allegato I.01 elenca tassativamente le voci computabili — retribuzione tabellare annuale, indennità di contingenza, EDR, mensilità aggiuntive, ulteriori indennità previste — e limita la valutazione alle componenti fisse. Il Collegio rileva che il decreto ministeriale attuativo non è stato emanato, rendendo complessa l’operazione della stazione appaltante, che tuttavia non può discostarsi dal vincolo normativo.

Il superminimo non supera lo scrutinio già sul piano della qualificazione: lo stesso art. 19 del CCNL Aninsei lo definisce «eventuale». Se è eventuale non può essere al contempo voce fissa, costituendo una parte accessoria correlata a meriti o alla maggiore onerosità delle mansioni. L’interpretazione rigorosa si impone per assicurare ai lavoratori adeguata tutela nel mercato delle commesse pubbliche.

L’appello principale è quindi respinto; quello incidentale, condizionato all’accoglimento del primo, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La sentenza di accoglimento è confermata, con integrale compensazione delle spese in ragione della novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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