Diffida non impone nuove istanze di sanatoria e silenzio va scrutinato (C.G.A.R.S. n. 95 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., il privato che abbia già presentato istanze di sanatoria edilizia non è tenuto a riproporle: la diffida successiva ha la sola funzione di sollecitare la conclusione dei procedimenti già instaurati e di far decorrere il termine per il ricorso. Non ha natura provvedimentale la nota con cui il Comune espone i motivi ostativi all’accoglimento e indica le condizioni per l’accoglimento delle istanze: essa ha valore interlocutorio ed endoprocedimentale e non esime l’amministrazione dall’obbligo di concludere ciascun procedimento con un provvedimento espresso. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’ente di provvedere entro un termine, restando riservata all’amministrazione ogni valutazione sulla fondatezza delle istanze.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile, aveva presentato al Comune tre distinte istanze di sanatoria edilizia, rispettivamente nel 1980, nel 1986 e nel 1995. L’ente non le aveva esitate, limitandosi a una nota interlocutoria del 2018 con cui indicava i motivi ostativi all’accoglimento. Dopo una diffida del settembre 2021, il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo la condanna del Comune all’adozione dei provvedimenti espressi.

Il TAR, con la sentenza n. 724/2022, ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la diffida non costituisse nuova istanza e che la nota del 2018 dovesse qualificarsi come provvedimento conclusivo dei tre procedimenti, non impugnato e ormai inoppugnabile. Il ricorrente ha appellato la decisione; nelle more è deceduto e il giudizio è stato interrotto e poi riassunto dagli eredi.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ribalta l’impostazione del primo giudice muovendo dalla qualificazione della nota comunale. La comunicazione dei motivi ostativi e delle condizioni per l’accoglimento delle prime due istanze non chiude il procedimento: ne segnala piuttosto la fase istruttoria. Attribuirle valore provvedimentale significherebbe addossare al privato l’onere di impugnare un atto che non decide nulla, con un indebito anticipo della tutela rispetto all’inerzia sanzionabile.

Su questa base, la diffida del settembre 2021 non è una nuova domanda, ma un atto di impulso che sollecita la conclusione dei procedimenti già pendenti. Le istanze di sanatoria restano quelle depositate negli anni Ottanta e Novanta; il privato può soltanto chiederne l’esito. La tesi del Comune, secondo cui andavano presentate nuove istanze, confonderebbe l’insorgenza del procedimento con la sua conclusione, dilatando all’infinito l’inerzia dell’ente.

Quanto al profilo processuale, la Corte rileva che il ricorso avverso il silenzio, notificato il 4 novembre 2021, è stato proposto tempestivamente rispetto alla diffida. Il Comune, d’altra parte, non ha dimostrato in giudizio di aver riscontrato la diffida stessa, sicché l’inerzia è accertata.

Ne segue l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza, del ricorso di primo grado. La Corte ordina al Comune di concludere i tre procedimenti con provvedimenti espressi entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Resta ferma ogni valutazione dell’ente sulla fondatezza delle istanze. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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