La difformità esecutiva fonda la sanzione ambientale e non le migliorie (Cons. Stato n. 4756 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi e ambientali, i fenomeni erosivi e franosi che seguono a scavi e sbancamenti eseguiti in difformità dal progetto approvato non hanno causa naturale, ma trovano origine nelle difformità esecutive. Le opere di contenimento e ripristino rese necessarie da tali difformità non costituiscono migliorie dei manufatti, ma interventi indispensabili a evitare i rischi connessi al dissesto indotto. La caduta di blocchi lapidei e la compromissione della vegetazione ai margini del tracciato sono conseguenza diretta della modifica dei pendii, non della conformazione originaria del terreno. La sanzione amministrativa irrogata per l’esecuzione non conforme alla disciplina urbanistica risulta pertanto legittima, non potendo il privato invocare la natura migliorativa di opere che riparano un pregiudizio da lui stesso cagionato. Il giudice amministrativo può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello quando il gravame è comunque infondato nel merito.

Il Fatto

Nel 2013 alcuni privati e il Comune costituivano un’associazione temporanea di scopo per il miglioramento della viabilità forestale di accesso a due località montane e per la manutenzione straordinaria del tratto stradale esistente. Un tecnico veniva incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, mentre una impresa edile provvedeva all’esecuzione. Veniva richiesto un permesso di costruire e successivamente presentata una variante per adeguare graficamente il progetto alla situazione dei luoghi, con modifiche alla distribuzione delle piazzole di scambio e al sistema di regimentazione delle acque.

A seguito di un sopralluogo provinciale emergevano difformità tra il tracciato progettato e quello realizzato. Irrogata una prima sanzione nel 2015, veniva presentata istanza di sanatoria, accolta con pagamento di una somma. Esperito con esito positivo un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’indicazione di fonti normative erronee, veniva disposta una nuova stima e quindi emesso il provvedimento sanzionatorio del 20 novembre 2017. Il TAR Piemonte respingeva il ricorso e i privati proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello infondato e precisa di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità per mancata specificità dei motivi, sollevata dal Comune ai sensi dell’art. 101 c.p.a., poiché il gravame non supera comunque il vaglio di merito.

Il fulcro della decisione è la causa dei fenomeni erosivi e franosi. Gli appellanti sostengono che si tratti di eventi naturali, dipendenti dall’estrema pendenza del versante, e che le opere indicate dal perito comunale abbiano carattere migliorativo. La Corte ribalta l’impostazione: i dissesti non hanno origine naturale, ma derivano dalle difformità tra l’opera concretamente eseguita e quella approvata.

Il ragionamento si fonda su un riscontro puntuale. Nei tratti in cui la pendenza è particolarmente accentuata si è reso necessario realizzare quelle opere che la difesa descrive come migliorie, mentre in realtà sono state imposte dal ripristino della funzionalità della strada e dalla necessità di evitare l’erosione. La stessa caduta dei blocchi lapidei non ha causato la modifica del progetto, ma ne è stata la conseguenza: gli sbancamenti eseguiti sul versante hanno prodotto il distacco dei blocchi, rimasti poi privi di opere di contenimento.

La Corte trae una conferma decisiva dal confronto tra i tratti del tracciato: soltanto dove la pendenza è stata modificata e aumentata si sono verificati fenomeni franosi, mentre dove la pendenza della scarpata è rimasta quella originariamente prevista non si sono registrate erosioni del suolo. La relazione tecnica individua quindi la causa dei dissesti nei lavori di scavo e sbancamento che hanno alterato pendii e scarpate.

Un ulteriore profilo riguarda il danno ambientale. Il progetto in sanatoria avrebbe dovuto rispettare le prescrizioni tecniche degli organi di controllo e della Commissione Paesaggistica, ma tali prescrizioni non sono state osservate, neppure con riguardo alle misure indicate dal consulente della parte. Quanto alla vegetazione, il danneggiamento delle piante ai margini della pista e il loro abbandono dopo la caduta non integrano manutenzione ordinaria, ma vanno conteggiati come pregiudizio ambientale. Il Collegio compensa le spese in ragione della complessità tecnica della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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