Recupero dell’indebito da parte della P.A. tra atto dovuto e tutela dell’affidamento (Cons. Stato n. 4755 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla pubblica amministrazione a un proprio dipendente costituisce atto dovuto, privo di margini di discrezionalità, e trova fondamento nel dato oggettivo della violazione della normativa di regolazione del settore. Ne consegue che l’atto di recupero non richiede né l’osservanza della regola di partecipazione procedimentale di cui alla legge n. 241/1990, ove la vicenda non avrebbe potuto avere esito diverso, né una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale o sulla comparazione con l’interesse del debitore. Lo stato soggettivo del percipiente, anche se in buona fede, non incide sull’an della pretesa restitutoria, ma al più sul quomodo del recupero. Sulla amministrazione grava, per l’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’avvenuto pagamento delle somme non dovute e la mancanza di una causa giustificativa.

Il Fatto

Un militare, immesso nel ruolo dei volontari in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito, rimaneva assente dal Reparto per motivi sanitari non dipendenti da causa di servizio per un periodo complessivo superiore a diciotto mesi. Superato il limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, l’amministrazione disponeva il proscioglimento dalla ferma ai sensi degli artt. 957, comma 1, lettera d), e 1503, comma 2, c.m., con collocamento in congedo illimitato.

Il Centro Nazionale Amministrativo Esercito chiedeva poi la restituzione dei maggiori emolumenti percepiti durante l’assenza, dapprima con nota e sollecito, quindi con ordinanza ingiunzione e, infine, con iscrizione a ruolo esattoriale. Il militare impugnava dinanzi al TAR Puglia gli atti di recupero e la cartella di pagamento. Il TAR respingeva il gravame, compensando le spese; da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la doglianza centrale: l’appellante sostiene che il recupero non possa operare in modo automatico e indifferenziato, invocando la sentenza della Corte EDU, 11 febbraio 2021, n. 4893/2013, Casarin contro Italia, che ha censurato la non proporzionalità della ripetizione rispetto al legittimo affidamento del lavoratore in buona fede.

Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro convenzionale e interno. L’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU tutela la legitimate expectation quale situazione più netta di una semplice speranza di fatto, ma riconosce agli Stati un margine di apprezzamento per evitare oneri eccessivi e individuali. Nell’ordinamento nazionale esiste un significativo quadro di salvaguardia in tema di prestazioni retributive e previdenziali, con ipotesi legislative di irripetibilità salvo dolo del percettore. Fuori da tali fattispecie speciali opera la disciplina generale dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., la cui piana lettura esclude una delle ragioni di sproporzione ravvisate dalla Corte EDU, posto che in caso di buona fede frutti e interessi decorrono solo dalla domanda di restituzione.

La Corte valorizza poi la Corte costituzionale, sentenza 27 gennaio 2023, n. 8, che àncora il riconoscimento della buona fede oggettiva dell’accipiens a presupposti stringenti, modulati sulle circostanze concrete, dentro la cornice dell’art. 1337 c.c. Tali elementi trovano consonanza con quelli elaborati dalla giurisprudenza EDU. Su questa base, però, la doglianza dell’appellante si scontra con i consolidati orientamenti del Consiglio, secondo cui l’obbligo di ripetizione si fonda sul dato oggettivo e la buona fede assume rilievo solo nel quomodo del recupero.

L’atto di recupero, in quanto dovuto, non richiede la partecipazione procedimentale né motivazione sull’interesse pubblico: occorre la prova del pagamento e della mancanza di causa giustificativa. Nel caso concreto l’amministrazione ha assolto all’onere con istruttoria analitica, puntuale e completa, mentre l’interessato è rimasto inerte, non chiedendo neppure la rateizzazione. Non rileva il tempo trascorso, essendo la richiesta intervenuta dopo tredici mesi dall’ultima percezione. Quanto alla mancata annotazione matricolare, l’art. 685, comma 1, lett. e), r.m. non la impone per assenze non dipendenti da causa di servizio. La notifica a mezzo postale della cartella è infine conforme all’art. 26 d.P.R. n. 602/1973. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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