Dilazione di pagamento ceduta al finanziatore fuori dall’ABF (ABF Collegio di Bari n. 2425 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dilazione di pagamento non onerosa del prezzo, concessa direttamente dal venditore al consumatore e contestualmente ceduta a titolo oneroso a una banca o a un intermediario, integra il modello di Buy Now Pay Later in cui la dilazione è accordata dall’esercente e non dal finanziatore. In tale schema non trova applicazione la disciplina del credito ai consumatori dettata dal TUB, né, ove pure si volesse ricondurre l’operazione al concetto di credito, la stessa sarebbe soggetta alla normativa consumeristica per effetto dell’esclusione delle dilazioni non onerose prevista dall’art. 122, lett. i), TUB. Ne consegue il difetto di competenza ratione materiae dell’Arbitro Bancario Finanziario, non vertendosi in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, con declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente aveva sottoscritto con uno studio dentistico un contratto per prestazioni mediche specialistiche, del valore di € 9.000,00, da corrispondere in ventiquattro rate mensili. A latere del contratto di fornitura le parti avevano concluso un accordo — denominato “transazione PagoDil” — di dilazione gratuita del prezzo, con addebito diretto delle rate sul conto della cliente e cessione contestuale del credito all’intermediario.

Dolendosi di non essere stata informata di stare concludendo un contratto di credito al consumo e di non avere ricevuto copia del contratto, la ricorrente ha chiesto all’Arbitro la declaratoria di nullità del negozio, la restituzione degli importi versati e il risarcimento del danno da omessa informazione. L’intermediario ha resistito sostenendo di non avere assunto alcun ruolo nella fase di stipula e di essere intervenuto solo come cessionario del credito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla qualificazione dello schema negoziale, ritenendola decisiva tanto per la normativa applicabile quanto per la competenza per materia. Dall’esame della documentazione emerge che l’unico documento contrattuale riferibile all’intermediario è il mandato all’addebito diretto, sottoscritto digitalmente dalla ricorrente, con cui la contraente prende atto della cessione del credito vantato dallo studio dentistico e autorizza l’addebito delle rate.

Sul piano soggettivo il Collegio ammette che la ricorrente possa rientrare nella nozione di cliente elaborata dalle Disposizioni ABF, che include il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Diversamente è a dirsi sul piano oggettivo: la controversia non attiene a operazioni e servizi bancari e finanziari ai sensi dell’art. 4, Sez. I, Disposizioni ABF.

Il ragionamento si àncora alla Comunicazione della Banca d’Italia del 28 ottobre 2022, che descrive due modelli ricorrenti nella prassi del Buy Now Pay Later. Nel primo la dilazione è concessa direttamente dalla banca o dall’intermediario sulla base di un accordo con il venditore, con applicazione della disciplina del credito al consumo. Nel secondo la dilazione è concessa dal venditore e il credito è immediatamente ceduto a una banca o intermediario: poiché la dilazione proviene dall’esercente e non dal finanziatore, essa non è soggetta alle norme del TUB sul credito ai consumatori.

Il caso concreto è ricondotto al secondo modello: accordo tra cliente ed esercente, rateizzazione in ventiquattro rate senza interessi e oneri, cessione immediata del credito all’intermediario, presa d’atto e accettazione della cessione da parte della cliente con autorizzazione all’addebito diretto. Da qui l’inammissibilità del ricorso per difetto di competenza ratione materiae, richiamando sul punto ABF Coll. Roma n. 2469/2025, Coll. Bologna n. 4196/2025, Coll. Napoli nn. 183/2026 e 8954/2025, Coll. Milano n. 9140/2025 e Coll. Torino n. 12861/2024.

Il Collegio aggiunge che il ricorso sarebbe infondato anche nel merito. La ricorrente non specifica quali doveri informativi sarebbero stati violati né li suffraga con elementi probatori, e non invoca un vizio della volontà per errore o dolo. Le censure nuove introdotte in sede di replica, fondate sugli artt. 21 e 23 TUF e sugli artt. 28 e 29 Reg. Consob, sono inammissibili perché tardive e comunque afferenti alla materia dei servizi di investimento, estranea alla fattispecie e alla competenza dell’Arbitro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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