Cessione del quinto, estinzione anticipata e rimborso dei costi up front (ABF Collegio di Napoli n. 1505 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio rientrano nell’ambito del credito ai consumatori, poiché l’art. 6-bis, comma 1, d.P.R. n. 180/1950 richiama espressamente le norme del capo II del titolo VI del TUB. Ne consegue l’applicazione dell’art. 125-sexies TUB e del diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata. La sentenza CGUE C-555/21 non ha superato la regola Lexitor, riguardando i soli crediti immobiliari ai consumatori. Anche per i contratti anteriori al 25.7.2021 i costi up front sono rimborsabili, secondo il criterio della curva degli interessi.
Il Fatto
La ricorrente aveva estinto anticipatamente un finanziamento acceso nel 2017 e rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione. L’estinzione era avvenuta in corrispondenza della rata n. 49 di 120. Insoddisfatta dell’esito del reclamo, ha chiesto all’Arbitro il rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali, quantificata in 1.619,00 euro, oltre interessi e spese.
L’intermediario ha resistito sostenendo tre argomenti: la disciplina speciale del d.P.R. n. 180/1950; la non rimborsabilità dei costi della fase di conclusione del contratto; l’intervenuta novella legislativa del 2023, che avrebbe ricondotto la pretesa a un soggetto non legittimato. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. L’art. 6-bis, comma 1, d.P.R. n. 180/1950 richiama le norme in materia di credito ai consumatori del TUB, sicché la cessione del quinto resta assoggettata all’art. 125-sexies TUB. Il Collegio richiama la propria decisione n. 7242/2023, che valorizza la particolare debolezza economica della clientela del prodotto. L’estensione opera anche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, oltre i limiti dell’art. 122 TUB.
Quanto alla sentenza CGUE C-555/21, il Collegio ne circoscrive la portata: la pronuncia riguarda il credito immobiliare ai consumatori, dove il PIES impone una ripartizione regolamentata dei costi. Non si tratta dunque di un overruling della regola Lexitor. Il Collegio richiama anche il considerando n. 70 della direttiva n. 2023/2225, che raccomanda la riduzione dei costi non dipendenti dalla durata.
Il percorso sulla disciplina transitoria muove dall’art. 11-octies d.l. n. 73/2021, poi dall’intervento della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha eliminato il rinvio alle norme secondarie della Banca d’Italia in contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 Cost. e con l’art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE. Da qui la continuità con la decisione n. 26525/2019 del Collegio di coordinamento: per i costi recurring vale il criterio di proporzionalità lineare, per quelli up front la curva degli interessi. L’art. 27 d.l. n. 104/2023, convertito dalla l. n. 136/2023, ha confermato l’applicabilità delle disposizioni vigenti alla sottoscrizione, senza soggette a riduzione le imposte.
Nel merito, le commissioni in favore dell’intermediario finanziario sono state già restituite per 978,26 euro, nulla restando dovuto. Le commissioni di distribuzione sono invece qualificate come up front, perché riferite ad attività prodromiche alla stipula. La quota non goduta è pari a 635,44 euro, arrotondata a 635,00 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo, atto di messa in mora secondo la decisione n. 5304/2013. Il ricorso è accolto in parte; l’intermediario è tenuto al contributo di 200,00 euro alla Banca d’Italia e al rimborso di 20,00 euro alla ricorrente.
Nota della Redazione
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