Dimensionamento scolastico regionale e criterio del Comune baricentrico (Cons. Stato n. 8700 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di dimensionamento della rete scolastica regionale hanno natura programmatoria e sono espressione di ampia discrezionalità dell’ente regionale. Il criterio che privilegia l’allocazione della sede dirigenziale in un Comune baricentrico rispetto ai plessi accorpati non è sindacabile nel merito, salvo che emerga una manifesta irrazionalità o illogicità. La verifica dell’eccezione della particolare sproporzione del numero di alunni tra i Comuni interessati costituisce apprezzamento riservato all’amministrazione. Spetta a chi deduce il vizio di eccesso di potere allegare e provare in concreto l’inadeguatezza organizzativa derivante dall’accorpamento, non essendo sufficiente la mera affermazione dell’insostenibilità del carico dirigenziale unico.
Il Fatto
Il Comune appellante ha impugnato davanti al TAR Basilicata la delibera di Giunta regionale con cui la Regione aveva approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2024/2025, nella parte in cui l’istituto comprensivo del Comune montano ricorrente veniva accorpato all’istituto comprensivo del Comune capofila, con assegnazione della dirigenza scolastica a quest’ultimo. Il piano applicava il criterio regionale di favorire l’allocazione della sede dirigenziale in Comuni baricentrici, individuati tra quelli già sede di dirigenza, indipendentemente dalla numerosità della popolazione scolastica, salvi i casi di particolare sproporzione degli alunni.
Il primo giudice ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la scelta regionale e non integrata l’eccezione della sproporzione, posto che gli alunni dei plessi accorpati superavano quelli dell’istituto ricorrente. Ha inoltre ritenuto non dimostrata l’impossibilità per il dirigente unico di attendere alle incombenze già svolte presso l’istituto accorpato. Il Comune ha proposto appello, deducendo violazione dell’art. 19, commi 5, 5 bis e 5 sexies del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, oltre a irrazionalità, contraddittorietà e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i due motivi per connessione oggettiva e soggettiva. L’appellante sostiene che la Regione avrebbe alterato l’impianto legislativo accorpando preventivamente gli istituti minori e creando così artificiosamente una popolazione scolastica superiore a quella del Comune ricorrente, sì da disinnescare la verifica della sproporzione. Sostiene inoltre che il criterio geografico sarebbe stato disatteso, perché il Comune ricorrente si troverebbe in posizione mediana e meglio servita dai collegamenti.
Il Consiglio di Stato muove da una premessa qualificatoria: il contenzioso non investe la soppressione di alcun istituto, né la riduzione dei servizi offerti alla popolazione scolastica, ma solo l’accorpamento amministrativo tra istituti e l’individuazione della sede che rispetta il criterio della maggiore baricentricità. Su questo terreno gli atti regionali di dimensionamento, di natura programmatoria, sono connotati da ampia discrezionalità, come già evidenziato dalla giurisprudenza.
Il Collegio non ravvisa violazione dell’art. 19, commi 5, 5 bis e 5 sexies del d.l. n. 98 del 2011, né profili di irrazionalità o irragionevolezza tali da radicare il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio del potere regionale. La baricentricità geografica del Comune capofila rispetto agli altri Comuni interessati non è revocabile in dubbio, anche alla luce della documentazione richiamata nella sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, il Collegio condivide la valutazione del primo giudice: non è dimostrata la circostanza che il dirigente unico non possa continuare a dirigere le attività didattiche a tempo pieno e attendere alle incombenze già svolte presso l’istituto accorpato, compresa l’attuazione dei protocolli d’intesa e il funzionamento di laboratori e infrastrutture. Non vi è in atti alcuna prova dell’inadeguatezza del dirigente unico rispetto ai numerosi compiti precedentemente assolti presso l’istituto accorpato.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata. Il Collegio compensa le spese della fase di appello in ragione di peculiari motivi.
Nota della Redazione
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