Amianto in Marina Militare: compensatio lucri cum damno e divieto di cumulo (TAR Sicilia n. 3566 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere da parte dell’Amministrazione integra un elemento probatorio forte del nesso eziologico tra servizio e patologia, con inversione dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione, che deve dimostrare l’insussistenza del nesso. La responsabilità del datore di lavoro pubblico per violazione dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale: il lavoratore prova l’obbligazione, l’inadempimento e il danno, mentre il datore deve provare l’assenza di colpa. In tema di malattia professionale con esito mortale non immediato, agli eredi spetta iure hereditatis il solo danno biologico terminale (invalidità temporanea dalla diagnosi al decesso) e il danno morale terminale o catastrofale, non il danno da invalidità permanente. Opera il divieto di cumulo e la compensatio lucri cum damno: dal risarcimento va detratta l’indennità corrisposta per il medesimo evento, con la conseguenza che, se gli indennizzi già percepiti superano il danno liquidabile, la domanda risarcitoria è infondata.
Il Fatto
Gli eredi di un militare della Marina Militare, in servizio dal 27 settembre 1985 al 14 ottobre 2013, agiscono in riassunzione ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla patologia contratta per esposizione alle polveri di amianto e al successivo decesso.
I ricorrenti deducono che l’Amministrazione aveva già riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità e lo status di vittima del dovere, donde la prova del danno e del nesso causale. Chiedono le retribuzioni non percepite per il collocamento anticipato in congedo, la pensione fino all’età media di vita stimata, il danno non patrimoniale parametrato al 100% di invalidità permanente con personalizzazione del 50%. Il Ministero della Difesa eccepisce dubbi sul nesso, l’estraneità al patrimonio del de cuius delle poste patrimoniali e la compensatio lucri cum damno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la domanda sui danni patrimoniali avanzata iure hereditatis. Retribuzioni e trattamento pensionistico non sono mai entrati nella sfera giuridico-patrimoniale del militare per effetto della cessazione dal servizio e della morte: si tratta di poste non trasmissibili agli eredi, secondo l’orientamento della giustizia amministrativa richiamato (TAR Lazio, Roma, sez. I bis, n. 16997/2025; TAR Friuli Venezia Giulia n. 188/2025).
Sul danno non patrimoniale il Collegio aderisce alla tesi dei ricorrenti: il riconoscimento dei benefici di causa di servizio e dello status di vittima del dovere vale come elemento probatorio forte del nesso eziologico e determina inversione dell’onere della prova. Le obiezioni dell’Amministrazione su una diagnosi iniziale ambigua non superano gli accertamenti già compiuti dalla stessa p.a., non essendo stata provata l’insussistenza del nesso.
Quanto alla colpa, il Collegio richiama l’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione, che impone l’adozione delle misure tecnologicamente più avanzate e l’aggiornamento continuo, senza che possano opporsi considerazioni economiche (Cons. Stato n. 6952/2018). La responsabilità è contrattuale: ex art. 1218 c.c. il lavoratore prova danno, nocività dell’ambiente e nesso; il datore prova l’assenza di colpa (Ad. plen. n. 1 del 2018).
Sul quantum, la pretesa di liquidare l’invalidità permanente è infondata: la patologia non si è stabilizzata, avendo condotto al decesso senza soluzione di continuità. Spettano il danno biologico terminale e il danno morale terminale o catastrofale, liquidati con criteri distinti e con le Tabelle di Milano (Cass. civ., Sez. lav., n. 36841 del 2022; Cass. n. 12041/2020). Applicando i parametri massimi, il risarcimento ipotizzabile è di euro 403.180,50.
Il Collegio applica poi la compensatio lucri cum damno: gli indennizzi già percepiti al gennaio 2025 ammontano a euro 755.724,74 (equo indennizzo, speciale elargizione, assegni vitalizi), importo superiore al risarcimento massimo liquidabile. In forza del principio di economia dei mezzi processuali, la nomina di un CTU è superflua, perché il consulente non potrebbe riconoscere più di quanto calcolato. La domanda risarcitoria è quindi respinta, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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