La messa alla prova non impedisce il diniego di cittadinanza per la commessa illecita (TAR Lazio n. 11109 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione si fonda su di un giudizio ampio e discrezionale circa l’irreprensibilità della condotta del richiedente, che non coincide con l’accertamento della responsabilità penale. Le risultanze di un procedimento penale, anche se concluso con esito favorevole all’indagato, come la messa alla prova, possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo, in quanto il comportamento assume un valore sintomatico della scarsa assimilazione dei valori dell’ordinamento. Tale valutazione riguarda in particolare i fatti commessi nel c.d. “periodo di osservazione”, corrispondente al decennio di residenza legale antecedente la domanda, durante il quale il richiedente deve dimostrare di non aver tenuto condotte contrastanti con i doveri connessi allo status di cittadino, incluso il dovere di contribuire agli oneri della finanza pubblica.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava istanza di naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione respingeva la domanda in ragione dell’emersione di un procedimento penale per il reato di cui agli artt. 316-ter e 110 cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), commesso nel 2014 e definito con sentenza di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova. Il richiedente impugnava il diniego, deducendo il difetto di motivazione e la non valutabilità di un procedimento conclusosi senza condanna.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento impugnato. La decisione si fonda sul principio per cui l’accertamento demandato all’Amministrazione non è di natura penale, ma attiene alla verifica dell’affidabilità e della piena adesione ai valori costituzionali da parte di chi aspira ad entrare a far parte della comunità nazionale.
I giudici evidenziano come il fatto illecito, consistente in un indebito rimborso IRPEF conseguente a false dichiarazioni, sia stato commesso nel “periodo di osservazione”, ossia nel decennio antecedente la domanda, e rappresenti un chiaro indice sintomatico della scarsa considerazione degli obblighi di solidarietà economica e sociale. In tal senso, la giurisprudenza citata (tra cui Cons. Stato, Sez. I, parere n. 3216/2019) conferma che la condanna riportata nel decennio non può ritenersi risalente e che il requisito della residenza legale ha una valenza non solo quantitativa ma anche qualitativa.
Quanto all’esito del procedimento penale, la pronuncia richiama il consolidato indirizzo per cui le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, poiché il comportamento è valutato non per irrogare una sanzione, bensì per formulare un giudizio sul grado di integrazione e sulla futura condotta. Il diverso rigore probatorio — la condanna richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio, mentre per il diniego è sufficiente il fondato sospetto — discende dalla natura del provvedimento, che attribuisce come quid pluris i diritti politici.
La sentenza chiarisce che la concessione della cittadinanza presuppone un accertamento positivo di meriti e affidabilità, non essendo sufficiente il mero stabile inserimento sociale ed economico, che costituisce solo il prerequisito per la domanda. Lo stabile inserimento rappresenta una condizione ordinaria e non integra quei meriti speciali che giustifichino l’ampliamento della comunità dei cittadini. Il provvedimento negativo risulta inoltre compensato dalla possibilità per l’interessato di reiterare l’istanza una volta decorso un anno dal rifiuto e mutate le condizioni oggettive.
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Nota della Redazione
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