Continuazione in esecuzione: aumenti per reati satellite motivati in proporzione (Cass. pen. Sez. V n. 36362 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione applicata in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione incontra, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il limite delle valutazioni coperte dal giudicato, non potendo quantificare gli aumenti per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile. Il giudice deve inoltre motivare la misura dell’aumento applicato per ciascun reato satellite con un grado di analiticità proporzionato all’entità dell’incremento, sì da rendere verificabile la coerenza e la proporzionalità del trattamento rispetto alla gravità dei singoli fatti e agli aumenti disposti per gli altri reati unificati. In presenza di aumenti consistenti o significativamente differenziati per fattispecie comparabili non è sufficiente il mero richiamo alla gravità dei reati e alle pene irrogate in sede di cognizione. La pena stabilita dal giudice della cognizione costituisce, oltre che limite non valicabile, anche parametro di valutazione per il giudice dell’esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto istanza di applicazione della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto di cinque sentenze irrevocabili. Il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto il vincolo, ma aveva irrogato una pena complessiva in contrasto con i principi richiamati da questa Corte. Seguiva annullamento con sentenza del 17 dicembre 2025, limitatamente al calcolo della pena complessiva.

In sede di rinvio il G.I.P. del Tribunale di Salerno, con ordinanza del 12 maggio 2026, rideterminava la pena in anni sedici, mesi due e giorni venticinque di reclusione ed euro 45.100,00 di multa. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva nuovo ricorso, deducendo l’inosservanza degli artt. 597 e 671 cod. proc. pen. e dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. quanto agli incrementi per i reati satellite, nonché la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione sugli aumenti operati a titolo di continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il primo motivo. Il giudice dell’esecuzione, nell’applicare la continuazione tra reati giudicati con distinte sentenze irrevocabili, incontra il limite rappresentato dalle valutazioni ormai coperte dal giudicato. Richiamando le Sezioni Unite n. 6296 del 2016 (Nocerino), il Collegio ribadisce che gli aumenti per i reati satellite non possono superare quelli fissati dal giudice della cognizione. Nel caso concreto il limite è violato per il capo 2) della sentenza sub 2): a fronte di un aumento di mesi due di reclusione stabilito in cognizione, l’ordinanza ha applicato un aumento complessivo di anni due e mesi uno, in misura pari per ciascuno dei due reati, con un incremento riferibile al capo pari ad anni uno e giorni quindici. Il provvedimento è pertanto annullato sul punto.

È fondato anche il secondo motivo. Le Sezioni Unite n. 47127 del 2021 (Pizzone) hanno affermato la necessità di calcolare e motivare distintamente l’aumento relativo a ciascun reato satellite, indicando le ragioni della misura concretamente applicata. Il grado dell’impegno motivazionale deve essere commisurato all’entità dell’aumento, per consentire il controllo sulla discrezionalità e sul rispetto del rapporto di proporzione, evitando che la continuazione si traduca di fatto in un cumulo materiale. In sede esecutiva l’esigenza è ancora più evidente, perché il giudice coordina trattamenti formatisi in procedimenti distinti e deve rendere verificabile il criterio con cui la gravità dei fatti, valutata secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., si traduce nella misura di ciascun incremento.

L’ordinanza non soddisfa tale standard. Il richiamo generale alla pena già determinata dal giudice di primo grado e alla «gravità» dei reati enuncia il criterio astratto, ma non esplicita il percorso valutativo applicato alle singole violazioni. La carenza non è formale: l’aumento di anni tre per il reato della sentenza sub 1), relativo all’offerta in vendita di kg 5,120 di marijuana, supera quello di anni due disposto per il capo 1) della sentenza sub 3), che lo stesso provvedimento qualifica di particolare gravità per il trasporto e la vendita di kg 3.640. Analogo rilievo vale per il capo 16) della sentenza sub 4), con aumento di anni quattro, e per il rapporto tra i capi 24) e 29) della sentenza sub 3).

Il vizio non attiene all’entità degli aumenti in sé, ma alla verificabilità della ragione che ha condotto a determinarli in quella misura. La Corte ribadisce, richiamando Sez. I n. 52531 del 2018 e Sez. I, 10/06/2013, Sardo, che la pena stabilita dal giudice della cognizione è limite non valicabile e insieme parametro di valutazione. Pronuncia quindi annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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