Diniego di attestato di libera circolazione e discrezionalità tecnica insindacabile (TAR Toscana n. 335 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’attestato di libera circolazione di un bene culturale e la dichiarazione del suo interesse storico-artistico si fondano su valutazioni di discrezionalità tecnica che il giudice amministrativo non può sostituire con il proprio giudizio. Il sindacato giurisdizionale si limita a verificare che l’opzione amministrativa rientri nella gamma delle risposte plausibili alla luce delle scienze rilevanti, restando esclusa ogni valutazione di merito sul valore dell’opera. L’amministrazione è tenuta a rispettare l’obbligo di motivazione e le garanzie partecipative, ma la sussistenza congiunta dei criteri del d.m. n. 537/2017 — qualità artistica e rilevanza della rappresentazione — giustifica il regime vincolistico. Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in via meramente eventuale sono inammissibili per difetto di rilevanza.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un dipinto attribuito al Maestro di Fontanarosa, acquistato all’asta nel 2017 e sottoposto a restauro, ne affidava la vendita a un intermediario. In data 3 febbraio 2020 veniva richiesto all’Ufficio esportazione della Soprintendenza l’attestato di libera circolazione, necessario per l’esportazione definitiva del bene.

Dopo due comunicazioni di motivi ostativi, la Soprintendenza negava l’attestato con atto del 15 maggio 2020, richiamando una relazione sul valore storico-artistico dell’opera e avviando il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale. Il ricorso gerarchico proposto dal proprietario non veniva riscontrato, determinando il silenzio rigetto. Seguiva l’impugnazione del diniego e, in un secondo ricorso, del successivo decreto di vincolo del 17 dicembre 2021.

La Motivazione della Corte

Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, la Sezione li rigetta nel merito. Sulla prima censura, relativa al mancato esame della documentazione sulle attività di restauro, il Tribunale rileva che quella documentazione risulta regolarmente protocollata prima del diniego e richiamata nell’atto stesso. La relazione, inoltre, non incide su una valutazione costruita sul valore artistico dell’opera, non sulla sua conservazione.

Il nucleo della controversia attiene alla sindacabilità del giudizio tecnico. Il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia del 2015, che aveva valorizzato l’obbligo di motivazione quale garanzia indispensabile per assicurare il controllo esterno sull’esercizio del potere. Sul punto cita Cons. Stato, sez. VI, n. 4686 del 2023, secondo cui il giudice deve appurare che la decisione rientri nell’alveo delle conoscenze scientifiche e tecniche, lasciando insindacabile l’opinione assunta dall’amministrazione entro tale perimetro.

Nel caso concreto, i provvedimenti risultano assistiti da precise relazioni tecniche, corredate di riferimenti bibliografici e prive di illogicità evidenti o travisamenti di fatto. I due elaborati tecnici prodotti dal ricorrente non convincono: il primo risale a chi aveva curato la messa in vendita dell’opera con descrizione ben più elogiativa, il secondo esprime un giudizio personale senza incidere sul valore storico-artistico del dipinto, tutelabile anche se non attribuibile a un “grande maestro”.

La fattispecie risulta opposta a quella decisa con la sentenza del 2015: qui le contraddittorietà sono nelle relazioni del ricorrente, non in quelle ministeriali. Il d.m. n. 537/2017 è richiamato correttamente, sussistendo congiuntamente i criteri della qualità artistica e della rilevanza della rappresentazione.

Quanto alle eccezioni di incostituzionalità, sono manifestamente infondate per difetto di rilevanza e puramente eventuali. Quanto alle censure comunitarie, le previsioni del reg. n. 116/2009/CE e della dir. 2014/60/UE riservano agli Stati membri le norme sulla protezione del patrimonio nazionale, coerentemente con l’art. 36 TFUE. I criteri del d.m. non sono generici né arbitrari, e l’accentramento del sistema non è imposto dal diritto dell’Unione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *