Revisione prezzi non applicabile al rapporto di fatto dopo scadenza contrattuale (Cons. Stato n. 2431 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione periodica del prezzo ha natura imperativa, ma la sua operatività è circoscritta al periodo di vigenza del contratto di appalto e alle proroghe espressamente previste ab origine negli atti di gara. Essa non si estende al tempo in cui il rapporto prosegue di mero fatto, né alle proroghe disposte successivamente dall’amministrazione, atteso che il relativo meccanismo di adeguamento presuppone un rapporto contrattuale in essere e non una prosecuzione di fatto, di diritto nulla. La mancata impugnazione dei provvedimenti con cui l’amministrazione qualifica il rapporto come prosecuzione di fatto e cristallizza le condizioni economiche consolidà tale assetto e la relativa qualificazione giuridica. Gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 non trovano applicazione ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002, senza che la mancata distinzione tra contratti a esecuzione istantanea e contratti di durata integri violazione dell’art. 3 Cost.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale ha impugnato davanti al TAR Puglia il diniego con cui l’azienda sanitaria locale aveva respinto l’istanza di revisione dei prezzi per il servizio di assistenza domiciliare integrata. Il rapporto originava da un contratto d’appalto stipulato il 12 marzo 2001, di durata quinquennale, aggiudicato a seguito di gara indetta nel febbraio 2000. Alla scadenza naturale, avvenuta il 12 marzo 2006, il servizio era proseguito senza interruzioni fino al 31 dicembre 2012, regolato da successivi atti dell’amministrazione.
La società ha sostenuto la natura imperativa della clausola di revisione, richiamando l’art. 6, comma 4, della legge n. 537 del 1993 e l’art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, e ha contestato il travisamento dei fatti, deducendo la natura prorogativa del rapporto e l’interruzione della prescrizione. Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo la revisione per il solo periodo compreso tra il 2003 e la scadenza contrattuale ed escludendola per il periodo successivo. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, sollevata dall’amministrazione. Il TAR aveva rigettato la pretesa per tre distinte rationes decidendi: l’inapplicabilità della revisione al rapporto di fatto o alle proroghe non previste ab origine; la mancata impugnazione delle delibere che fissavano il mantenimento delle condizioni economiche; l’applicazione della norma speciale contenuta nell’art. 9 del regolamento regionale n. 11 del 2008. L’appellante ha censurato solo la prima, lasciando ferme le altre.
L’eccezione è fondata. Il Consiglio di Stato precisa che la revisione prezzi successiva alla scadenza contrattuale va negata anche solo in forza dei provvedimenti dell’amministrazione mai impugnati. La delibera n. 1657 del 2010 ha riconosciuto che la cooperativa, dopo la scadenza, ha continuato il servizio in via di mero fatto; la delibera n. 725 del 2011 si limita a prorogare l’affidamento disposto nel 2010 e non l’originario contratto del 2001.
Il Collegio ribadisce che il meccanismo di adeguamento del prezzo è esigibile solo per la durata del contratto e non per il tempo in cui il rapporto continua di fatto sulla base di proroghe o rinnovi taciti, che sono di diritto nulli, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2022, n. 5920. La delibera del 2010, peraltro, non si limita a rinviare alle condizioni originarie, ma dà atto che i costi avevano già subito variazioni per adeguamento all’indice ISTAT e al costo del lavoro, indicando i costi orari per figura professionale. La mancata impugnazione ha quindi cristallizzato sia la qualificazione del rapporto sia le condizioni economiche.
Il secondo motivo è infondato. Gli interessi moratori del d.lgs. n. 231 del 2002 non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002, come consentito dall’art. 6 della direttiva 2000/35/CE. L’art. 11 del d.lgs. n. 231 del 2002 non distingue tra contratti a esecuzione istantanea e contratti di durata, e tale scelta non contrasta con l’art. 3 Cost., poiché è al momento della stipula che le parti necessitano di conoscere la disciplina applicabile. Il Collegio richiama Cass. civ., sez. II, ord. 12 luglio 2024, n. 19211 e Cass. civ., sez. II, 31 marzo 2022, n. 10528.
Quanto agli interessi legali ex art. 1284 c.c. richiesti in via subordinata, l’eccezione di inammissibilità per novità della questione è accolta: la sentenza appellata ha condannato l’amministrazione a un facere, non al pagamento di una somma determinata, sicché non vengono in rilievo interessi maturati dopo la sentenza impugnata. L’appello è dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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