Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 80 del 08.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto del docente al beneficio della Carta del Docente va eseguito dall’Amministrazione nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine, il ricorso per ottemperanza è procedibile e, in assenza di effettive ragioni di diritto contrarie alla pretesa, va accolto, dichiarandosi l’obbligo di integrale esecuzione. Il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece rigettata quando non sussistano particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento, essendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza, aveva dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Per l’effetto aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 500,00 per ciascun anno, mediante accredito sulla Carta del Docente, oltre rivalutazione e interessi, nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Formatosi il giudicato, come da attestazione della cancelleria, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione e ha proposto ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione si è costituita rappresentando difficoltà organizzative legate al numero dei contenziosi e di aver avviato il pagamento delle competenze dei difensori del giudizio civile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e la proposizione dell’istanza è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996: la condizione di procedibilità è dunque integrata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la pubblica amministrazione non ha opposto effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.

È stata invece rigettata la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in chiave acceleratoria, la sola nomina del commissario.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, liquidato in € 600,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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