Riconoscimento titolo estero, silenzio del Ministero e termine di quattro mesi (TAR Lazio n. 15603 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sul riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero il termine per provvedere è fissato dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro ove l’Amministrazione richieda integrazioni ai sensi del comma 2. La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine, senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione, integrano il silenzio inadempimento e impongono l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Nell’esercizio del potere di riconoscimento l’Amministrazione è vincolata ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che agli approdi dell’Adunanza Plenaria.

Il Fatto

Il ricorrente presenta al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 24 aprile 2025, domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Decorso il termine di legge, il procedimento non risulta concluso e ciò impedisce l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.

Il ricorrente propone ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e per la condanna della stessa a provvedere. Il Ministero si costituisce in giudizio per resistere. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2026 la causa passa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La sussistenza dell’obbligo di provvedere richiede due presupposti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi risultano integrati nel caso di specie.

A fronte della domanda del 24 aprile 2025, il Ministero non si è ancora pronunciato. La violazione investe sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia il termine specifico dettato in materia dal d.lgs. n. 206/2007. L’art. 16, comma 6, stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento con provvedimento da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e, ove necessario, richieda le integrazioni.

Ne consegue che il termine complessivo per l’emissione del provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta delle integrazioni. Dagli atti di causa emerge che il Ministero è rimasto inerte rispetto all’obbligo di provvedere, senza neppure richieste di integrazione: si perfeziona così l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento.

Il Tribunale dispone che il Ministero provveda, entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà nel termine di 90 giorni dalla scadenza del primo termine.

Nell’esercizio del potere di riconoscimento, Amministrazione e commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché agli approdi delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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