Inottemperanza al giudicato e irrilevanza delle ragioni organizzative interne dell’amministrazione (TAR Lombardia n. 313 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le giustificazioni dell’amministrazione fondate su asseriti conflitti di competenza tra uffici, su carenze tecniche delle procedure informatiche o su interlocuzioni in corso tra amministrazioni non integrano causa di impossibilità oggettiva e non esonerano dall’obbligo di eseguire un titolo giudiziale definitivo. Di fronte a un titolo esecutivo passato in giudicato e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione, assegnando un termine per l’adempimento. Per il caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta, il quale provvede anche mediante distrazione da diversi capitoli di spesa, senza che le procedure telematiche vigenti possano essere addotte a giustificazione di omissioni o ritardi.
Il Fatto
Una docente, legata al Ministero dell’Istruzione e del Merito da contratto a tempo indeterminato, aveva svolto nell’anno scolastico 2018/2019 nove supplenze con contratti a termine, percependo il trattamento iniziale ma non la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, con sentenza n. 86 del 16 febbraio 2022, aveva accertato il diritto a tale voce retributiva applicando il principio di non discriminazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, condannando il Ministero al pagamento delle differenze stipendiali, oltre interessi, rivalutazione e spese.
La sentenza, notificata con formula esecutiva il 1° giugno 2022, era passata in giudicato. Non ottenendo l’adempimento spontaneo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la distrazione delle spese. Il Ministero si è costituito eccependo difficoltà organizzative e di competenza tra uffici.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti del rito: il titolo posto in esecuzione è definitivo ed è stato notificato in forma esecutiva tanto al Ministero quanto all’Ufficio Scolastico Regionale. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento prima dell’azione coattiva.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni della difesa erariale. Esse attengono a questioni di competenza e di organizzazione interne e ai rapporti tra le diverse amministrazioni coinvolte. Sul piano dell’ordinamento generale, l’amministrazione è obbligata al pagamento di una somma certa, liquida ed esigibile in forza di un titolo definito e non vi ha provveduto.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per dare integrale esecuzione al giudicato, con pagamento degli importi liquidati, maggiorati degli interessi legali dalla domanda al saldo, oltre spese di lite, accessori fiscali e previdenziali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Tribunale ha disposto sin d’ora la nomina a commissario ad acta del Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, il quale, su semplice istanza del creditore, provvederà nei novanta giorni successivi, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando ogni atto necessario, anche con distrazione da diversi capitoli di spesa. Il Collegio ha precisato che in nessun caso potranno essere addotte a giustificazione di omissioni o ritardi le procedure telematiche vigenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con condanna del Ministero resistente.
Nota della Redazione
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