Sopravvenuta idoneità in esecuzione della sentenza appellata e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 3140 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio positivo reso dall’amministrazione in esecuzione della sentenza appellata, in assenza di una clausola di salvezza dell’appello in corso, sostituisce in modo irreversibile il precedente giudizio negativo e innova il quadro giuridico preesistente. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante e l’improcedibilità dell’appello, anche quando la nuova valutazione sia stata svolta solo in ossequio a una pronuncia parallelamente impugnata. La presunzione di legittimità degli atti amministrativi e i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, uniti all’esigenza di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento, impongono di dare prevalenza al dato fattuale del riesercizio del potere. Resta salva la sola possibilità di eventuali motivati interventi di autotutela nei limiti di legge.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il diniego di idoneità al conseguimento delle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale del diritto commerciale. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 2243/2025, aveva accolto il gravame limitatamente al secondo motivo, ravvisando il carattere incompleto, contraddittorio e arbitrario del giudizio collegiale rispetto ai giudizi individuali positivi e al contenuto delle valutazioni sui singoli lavori.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha proposto appello avverso tale pronuncia. Nelle more del giudizio, in esecuzione della sentenza appellata, la Commissione ministeriale appositamente nominata ha riconosciuto l’idoneità della candidata. Quest’ultima ha quindi chiesto dichiararsi l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si è opposto sostenendo che la nuova valutazione era stata resa in esclusiva e doverosa esecuzione della pronuncia di prime cure e che i giudizi originari erano comunque congruamente motivati dalle lacune qualitative delle pubblicazioni. Il Collegio prende le mosse dalla sentenza appellata, che aveva rilevato una palese contraddittorietà intrinseca tra le premesse valutative e l’esito del giudizio, sia collegiale sia individuale.
Secondo la ricostruzione del giudice d’appello, la prima commissione aveva reso un giudizio di inidoneità articolato ma ambivalente nelle conclusioni, dunque illegittimamente perplesso, potendo le sue considerazioni essere interpretate anche a favore della candidata. La seconda commissione ha invece riconosciuto l’idoneità all’esito di una rinnovata valutazione volta a superare le rilevate ambiguità motivazionali.
Il Consiglio di Stato riconosce che la nuova valutazione è stata svolta solo in ossequio a una sentenza parallelamente appellata e che permane la discrezionalità tecnica nella valutazione di un’alta professionalità. Ritiene tuttavia prevalente il dato logico secondo cui, sul piano fattuale, altra commissione ugualmente titolata ha motivatamente riconosciuto l’idoneità, evidenziando una plausibile erroneità del primo giudizio, comunque non adeguatamente motivato.
Il Collegio richiama la massima factum infectum fieri nequit e l’esigenza di certezza del diritto e di tutela della buona fede e dell’affidamento nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, richiamata dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 2025. In assenza, nel nuovo provvedimento, di una clausola di salvezza dell’appello in corso, la nuova favorevole valutazione si è ormai stabilmente sostituita al precedente giudizio negativo, innovando il quadro giuridico in modo irreversibile.
Ne discende la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese in ragione del tipo di pronuncia e della peculiarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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