Ottemperanza al giudicato per la Carta docente: nomina del Commissario ad acta e diniego dell’astreinte (TAR Campania n. 1399 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione che si sia costituita solo formalmente, senza dimostrare l’avvenuto pagamento delle somme dovute in forza di una sentenza passata in giudicato, è inadempiente. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, assegnando un termine per adempiere e nominando sin d’ora un Commissario ad acta che, in caso di ulteriore inerzia, provveda direttamente al pagamento in sostituzione dell’amministrazione. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa qualora emergano “altre ragioni ostative”, quali la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, che integrano una delle esimenti previste dalla legge per il debitore pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per diversi anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma di millecinquecento euro. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato. A fronte del perdurare dell’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’adozione di ogni misura necessaria per dare esecuzione al giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora giornaliera.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente scrutinato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Ha ritenuto il ricorso ricevibile in quanto depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica alla controparte, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Lo ha altresì dichiarato ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, prima del quale il creditore non può procedere esecutivamente.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario. Al commissario è stato assegnato il termine di sessanta giorni, decorrente dalla richiesta del ricorrente che attesti la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, per provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute, a spese dell’amministrazione.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della astreinte, il TAR ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale, pur escludendo preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione, ha precisato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. configura un’ipotesi di esclusione autonoma e ulteriore rispetto alla manifesta iniquità, qualora sussistano “altre ragioni ostative”. Nella fattispecie, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituissero ragioni ostative idonee a giustificare il diniego della penalità di mora. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati, con condanna alle spese dell’amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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