Il diniego di deroga urbanistica va motivato in modo congruo (TAR Toscana n. 244 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto a una proposta di intervento in deroga al regolamento urbanistico, ai sensi dell’art. 19 delle N.T.A., è espressione di una valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione e deve perciò essere sorretto da una motivazione congrua e sufficiente. La motivazione è insufficiente quando si limita ad affermare che l’opera non rientra nei limiti della lieve entità e modifica la percezione del prospetto, senza confrontarsi con la ridotta dimensione del manufatto, con la sua coerenza rispetto alle finiture esistenti, con la funzione di sicurezza e con il previo parere favorevole delle autorità preposte alla tutela paesaggistica. Un intervento già ritenuto compatibile sul piano paesaggistico può essere valutato negativamente sul piano urbanistico-edilizio, ma l’incompatibilità non può essere affermata in modo apodittico.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Comune una proposta di intervento ai sensi dell’art. 19, comma 1, del regolamento urbanistico, per realizzare un parapetto in muratura di 70 cm sulla copertura di un edificio ottocentesco, pertinenza di un complesso risalente al XV secolo e classificato in classe seconda. Il parapetto assolve due funzioni: garantire la sicurezza dell’accesso alla copertura e schermare i pannelli fotovoltaici da installare. Sull’immobile, ricadente in area vincolata ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 42/2004, era già stata rilasciata autorizzazione paesaggistica con parere favorevole della Commissione per il paesaggio e della Sovrintendenza.
La Commissione urbanistica esprime parere non favorevole, ritenendo che il parapetto modifichi sensibilmente la percezione del prospetto. Il Comune adotta quindi il diniego. La società impugna il provvedimento, il parere e la stessa norma regolamentare, e propone separatamente ricorso avverso le ordinanze di sospensione dei lavori e di ripristino relative a una successiva s.c.i.a. I due giudizi vengono riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La società ha presentato un’istanza in deroga ai limiti del regolamento urbanistico e non può, dopo la chiusura del procedimento, riqualificare il progetto come manutenzione straordinaria o restauro. È irrilevante l’intenzione futura di chiedere la riclassificazione dell’immobile. Né la ricorrente può dolersi del parere della Commissione urbanistica, previsto dall’art. 19 delle N.T.A. per la procedura che essa stessa ha attivato.
Il secondo motivo è invece fondato. In astratto è condivisibile che un intervento autorizzato sul piano paesaggistico possa risultare incompatibile sul piano urbanistico-edilizio. Nel caso concreto, tuttavia, questa incompatibilità assoluta non sussiste: l’art. 19 del regolamento urbanistico consente per gli edifici di classe seconda interventi in difformità dalla classificazione, di ridotta entità e di minima incidenza sulle ragioni della classificazione.
La valutazione sulla ridotta entità e sulla minima incidenza è di natura tecnico-discrezionale e richiede una motivazione tanto più significativa quanto più l’opera è funzionale a un impianto per le energie rinnovabili. Il parapetto risponde a esigenze di sicurezza conformi al d.lgs. n. 81/2008, assolve una funzione estetico-paesaggistica di schermatura dei pannelli e presenta la stessa finitura del parapetto della terrazza adiacente.
Il diniego si limita a constatare che l’intervento non rientra nei limiti della lieve entità e modifica la percezione del prospetto, anche rispetto alla visibilità dalla strada. Non tiene conto della coerenza del prospetto modificato con le finiture esistenti, chiaramente esposta nella relazione tecnica allegata all’istanza. Il provvedimento è pertanto illegittimo per difetto di motivazione e va annullato, con rinvio all’amministrazione per una nuova pronuncia sull’istanza.
Il terzo motivo resta assorbito. Quanto al secondo ricorso, il Collegio lo rigetta: le opere oggetto della s.c.i.a. inibita differiscono parzialmente da quelle precedentemente segnalate, sicché il potere inibitorio non era consumato. La modifica delle aperture su immobile vincolato integra ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire o a s.c.i.a. alternativa, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001. L’eliminazione del parapetto di schermatura, infine, non rende l’intervento di minore impatto paesaggistico e richiedeva una rinnovata valutazione dell’autorità di tutela.
Nota della Redazione
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