Parere paesaggistico non vincolante e limiti di potenza del piano regionale (TAR Puglia n. 236 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante, reso nell’ambito della procedura abilitativa semplificata per impianti da fonti rinnovabili, non è fatto impeditivo del buon esito del procedimento: l’amministrazione procedente conserva la facoltà autonoma di conformarvisi, purché motivi in modo congruo. Il diniego che richiama l’atto consultivo endoprocedimentale è legittimo ove ne riporti il contenuto e renda disponibile l’atto richiamato, secondo la motivazione per relationem di cui all’art. 3, terzo comma, legge n. 241/1990. Le prescrizioni delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. che individuano puntualmente le aree e fissano limiti di potenza degli impianti fotovoltaici rientrano nelle prerogative regionali conferite dagli artt. 136, 137 e 138 d.lgs. n. 42/2004. Le linee guida, pur non vincolanti, possono essere fatte proprie dall’amministrazione, e non contrastano con l’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, che non esclude le valutazioni paesaggistiche per gli impianti in fase di progettazione.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune di Ugento una dichiarazione di procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 6 della legge regionale Puglia n. 25/2012, per realizzare un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 999 kW su area qualificata come idonea perché collocata entro 500 metri da una cava dismessa, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, d.lgs. n. 199/2021.

L’ufficio comunale chiedeva integrazioni e la ricorrente attivava l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Il Comune rilasciava l’atto n. 17 dell’08.03.2023, autorizzando l’installazione solo fino a 200 kW, in applicazione delle linee guida 4.4.1, parte II, del P.P.T.R., riferite alla fascia del cono visuale della “Cripta del Crocifisso”. La società rifiutava l’adeguamento e il Comune, con provvedimento prot. n. 11707 dell’11.04.2023, negava la P.A.S. Proponeva quindi ricorso, deducendo la violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 199/2021 e l’illegittimità del fondamento normativo dell’accertamento paesaggistico.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge entrambi i motivi. Sul primo, relativo al diniego, la ricorrente sosteneva che l’amministrazione non potesse conformarsi a un parere obbligatorio ma non vincolante. Il Collegio ricostruisce la distinzione tra pareri obbligatori e vincolanti: solo rispetto ai secondi sussiste l’onere di conformazione. Quanto ai pareri non vincolanti, l’amministrazione conserva la facoltà autonoma di condividerne o disattenderne il contenuto, a prescindere dalla loro obbligatorietà. Richiama, sul punto, Cons. Stato n. 2487/2023, ove la trasmissione tardiva del parere della Soprintendenza ne muta il valore da vincolante a non vincolante, con possibilità per l’autorità procedente di prescinderne.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, il Tribunale ritiene la censura priva di pregio: il diniego richiama espressamente l’accertamento paesaggistico e ne riporta pedissequamente la motivazione, oltre a considerare gli altri atti endoprocedimentali e le osservazioni della società. Il modus procedendi è esente da censure perché coerente con la motivazione per relationem, il cui presupposto è la disponibilità degli atti richiamati. Richiama TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 2447/2018, secondo cui è sufficiente l’indicazione degli estremi e la messa a disposizione su richiesta, non la notifica di tutti gli atti.

Sul secondo motivo, diretto all’accertamento paesaggistico, il Collegio esclude l’illegittimità degli artt. 89, comma 1, e 91, comma 4, delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. Il percorso parte dagli artt. 136 e 137 d.lgs. n. 42/2004: la Regione identifica le aree e formula le prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 138, come recepito dall’art. 2 delle N.T.A. Le linee guida 4.4.1, riferite a zone analiticamente indicate, rientrano quindi nelle prerogative regionali. Quanto alla pretesa portata preclusiva, il Tribunale osserva che, seppure le linee guida siano mere raccomandazioni, l’amministrazione può farne proprie le prescrizioni.

Il contrasto con l’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 è smentito dal tenore della norma, che non esclude le autorizzazioni paesaggistiche. L’art. 6-bis esonera solo gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti già autorizzati, donde non si può argomentare a contrario per gli impianti in fase di progettazione. Il confronto con Corte cost. n. 177/2021 è superato: la disposizione toscana ivi censurata poneva limiti generali e aprioristici, mentre le linee guida pugliesi operano su zone puntualmente individuate, senza precetti di inidoneità diffusi. La riduzione a 200 kW comporta, infine, una cospicua diminuzione dei pannelli e dell’impatto paesaggistico. Il ricorso è respinto nel merito, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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