Diniego di finanziamento e obblighi informativi dell’intermediario sul merito creditizio (ABF Collegio di Palermo n. 2830 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione del credito rientra nell’autonomia decisionale dell’intermediario e presuppone una valutazione discrezionale del merito creditizio. L’intermediario è tenuto a comunicare l’esito della richiesta e a rendere comprensibili, in termini essenziali, le ragioni del diniego. Non è invece configurabile, in via generale, un obbligo di ostensione analitica del modello di scoring, delle regole di calcolo, delle ponderazioni e delle soglie interne, quali elementi afferenti a sistemi organizzativi e decisionali proprietari. La pretesa di ottenere il dettaglio del punteggio e delle singole variabili si traduce in una richiesta di disclosure approfondita del processo valutativo che eccede l’obbligo di motivazione essenziale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato all’intermediario una richiesta di prestito personale, finalizzata ad acquisti su una piattaforma on line, che non è stata accolta. La parte lamentava di non aver ricevuto una motivazione puntuale del rifiuto: nonostante una specifica richiesta di conoscere tutte le informazioni utilizzate per la decisione, comprese eventuali segnalazioni in banche dati, il punteggio e i controlli svolti, l’intermediario si era limitato a una risposta generica, richiamando la valutazione del merito creditizio e le informazioni ottenute dai Sistemi di Informazioni Creditizie.
In particolare, il ricorrente deduceva che non erano state specificate analiticamente le variabili esaminate nell’istruttoria di fido né il dettaglio del punteggio raggiunto. Chiedeva quindi di conoscere la motivazione del diniego, i fattori sociodemografici considerati, gli esiti dell’accesso ai SIC e il punteggio finale. L’intermediario eccepiva di aver indicato i principali criteri di valutazione e di aver precisato, in riscontro al reclamo, che la motivazione del diniego risiedeva nel fatto che il punteggio elaborato come score rispetto al profilo finanziario del ricorrente non era sufficiente. Il ricorrente, in sede di replica, ribadiva la carenza informativa e invocava gli artt. 15 e 22 del Regolamento (UE) 2016/679.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha preliminarmente ricordato che la concessione del credito rientra nell’autonomia decisionale dell’intermediario e presuppone una valutazione discrezionale del merito creditizio, effettuata sulla base di criteri interni e di informazioni disponibili, anche tramite consultazione di banche dati pertinenti. In tale ambito, l’intermediario è tenuto a comunicare l’esito della richiesta e a fornire indicazioni idonee a rendere comprensibili, in termini generali, le ragioni essenziali del diniego.
Il Collegio ha escluso che sia configurabile, in via generale, un obbligo di ostensione analitica del modello di scoring, delle regole di calcolo, delle ponderazioni e delle soglie interne. Si tratta, ad avviso del Collegio, di elementi afferenti a sistemi organizzativi e decisionali proprietari, non riconducibili a un diritto di accesso indiscriminato.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha rilevato che l’intermediario aveva trasmesso una comunicazione di diniego in forma sintetica, recante l’indicazione dei principali criteri utilizzati nella valutazione, con rinvio a canali informativi ulteriori. A seguito del reclamo, l’intermediario aveva fornito un riscontro nel quale circoscriveva la ragione del mancato accoglimento al punteggio elaborato in sede di istruttoria, chiarendo quindi che l’esito negativo era riconducibile al risultato dello scoring e non ad altri criteri genericamente richiamati nella prima comunicazione.
Tale complessivo assetto informativo è stato ritenuto dal Collegio sufficiente rispetto alla domanda azionata. In particolare, la pretesa del ricorrente di ottenere il dettaglio del punteggio conseguito, l’indicazione puntuale delle variabili utilizzate e la specificazione dei fattori sociodemografici e degli elementi dello scoring comportamentale rilevati nel suo caso si traduceva, nella sostanza, in una richiesta di disclosure approfondita del processo valutativo e dei parametri sottesi al modello di scoring. Essa eccede l’obbligo, gravante sull’intermediario, di fornire una motivazione comprensibile in termini essenziali.
Ne è conseguito il rigetto del ricorso, per l’assenza dei presupposti per imporre ulteriori obblighi informativi in capo all’intermediario.
Nota della Redazione
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