Diniego occupazione suolo per dehors illegittimo se fondato su carenza istruttoria (TAR Campania n. 4174 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di occupazione temporanea di suolo pubblico per l’installazione di un dehors è illegittimo per carenza istruttoria e di motivazione quando l’Amministrazione fonda la propria valutazione su un presupposto di fatto erroneo, qualificando come occupazione della carreggiata ciò che in realtà insiste su una fascia di sosta laterale. Il richiamo alla “mutevolezza” dei provvedimenti di istituzione della sosta non costituisce ostacolo autonomo al rilascio del titolo, che va valutato in relazione alla regolamentazione vigente, ferma restando la successiva revoca per sopravvenuto interesse pubblico. Il pericolo per la circolazione e per i pedoni deve essere concretamente dimostrato e non meramente affermato. Il richiamo all’art. 175 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, dettato per i dispositivi di segnalazione di ostacoli, è inconferente rispetto ai manufatti destinati a occupare temporaneamente il suolo pubblico.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione in via Mezzocannone, aveva presentato domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico con una pedana di dieci metri quadri, in deroga all’art. 15 del regolamento comunale dehors. Il Comune di Napoli aveva dapprima diffidato la società, ex art. 6 della legge n. 77/1997, a non reiterare l’occupazione ritenuta illegittima, preannunciando la sospensione dell’attività in caso di recidiva, e aveva poi respinto l’istanza sulla base del parere negativo del Gruppo di Lavoro interdirezionale.
La società ha impugnato sia la diffida e il verbale di accertamento della Polizia Locale, sia il diniego, articolando censure di incompetenza, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e disparità di trattamento. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e, alla pubblica udienza, ha assunto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato il ricorso introduttivo, in parte, inammissibile per difetto di giurisdizione quanto all’impugnativa del verbale di accertamento, richiamando il consolidato orientamento per cui la contestazione delle violazioni amministrative esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, e, in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla diffida, non essendo intervenuti successivi atti sanzionatori nel periodo di riferimento.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto legittima l’attivazione dell’iter previsto per la domanda “in deroga”, essendo la relativa determinazione comunale rimasta inoppugnata e avendo la società presentato nuova istanza in conformità alla disciplina richiamata. Il thema decidendum si è quindi spostato sulla motivazione del diniego.
Il Collegio ha accolto la censura di carenza istruttoria e di motivazione. Muovendo dalle definizioni dell’art. 3 del codice della strada e dall’art. 7 dello stesso codice, ha rilevato che la pedana non occupa la carreggiata, bensì uno spazio destinato alla sosta, esterno alla sede di scorrimento dei veicoli. Il richiamo alla mutevolezza dei provvedimenti di sosta è apparso non dirimente, oltre che contraddittorio, non potendo di per sé costituire ostacolo al rilascio del permesso.
Quanto al pericolo per la circolazione, l’Amministrazione non ha spiegato come una pedana priva di chiusure laterali limiti la visibilità più di un veicolo in sosta ordinaria, richiamando il Collegio il proprio precedente in fattispecie sovrapponibile (sent. n. 8096/2022). Inoltre, è risultata priva di riscontro la presenza di un attraversamento pedonale nelle vicinanze. Il richiamo all’art. 175 del Regolamento di attuazione del codice della strada è stato giudicato del tutto inconferente, riguardando i dispositivi di segnalazione degli ostacoli non eliminabili.
Da ultimo, il Tribunale ha riscontrato una carenza istruttoria sulla qualificazione di via Mezzocannone come strada a “limitatissima circolazione”, emergendo che la ZTL resta attiva per la gran parte della giornata e che gli ingressi carrabili universitari si riducono a uno. Il diniego è stato pertanto annullato, con salvezza della riedizione del potere amministrativo emendato dai vizi riscontrati, e il Comune è stato condannato alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 3 C.d.S. – Definizioni stradali e di traffico
- Art. 175 C.d.S. – Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali