Ordinanza di demolizione legittima anche a distanza di tempo dall’abuso (TAR Sicilia n. 2980 del 05.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La repressione degli illeciti edilizi costituisce attività strettamente vincolata, non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, potendo l’ordine di demolizione intervenire in ogni tempo. Il carattere permanente dell’illecito edilizio e l’interesse pubblico al ripristino dell’ordine violato prevalgono sull’aspirazione del privato al mantenimento dell’opera, né è configurabile alcun affidamento tutelabile. La fiscalizzazione dell’abuso attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità del provvedimento ripristinatorio. L’onere di provare l’epoca di completamento dell’opera grava sul privato, anche tramite presunzioni. Il destinatario dell’ingiunzione può essere chiunque abbia la disponibilità del bene, non necessariamente l’autore materiale dell’abuso.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno e del fabbricato ivi insistente assentito con licenza edilizia risalente al 1969, impugnava l’ordinanza di demolizione con cui il Comune, all’esito di un sopralluogo, aveva contestato una serie articolata di difformità rispetto al titolo e numerosi manufatti realizzati senza alcun titolo edilizio: corpi aggiunti, tettoie, pavimentazioni esterne, muretti, un accesso a mare e altre opere accessorie.

Avverso il provvedimento la ricorrente articolava otto motivi, deducendo l’irretroattività delle norme richiamate nell’ordinanza, la risalenza nel tempo dell’abuso, la possibilità di fiscalizzazione, la natura di edilizia libera di alcune opere, l’assenza di parametri urbanistici all’epoca della costruzione, l’esauribilità del potere amministrativo e l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove da un rilievo preliminare: è fatto pacifico che tutte le opere oggetto dell’ordinanza siano successive al rilascio del titolo edilizio. Ogni variante al progetto costituisce dunque abuso edilizio, poiché solo con la legge n. 10/1977 è stata consentita la regolarizzazione delle parziali difformità, che in precedenza necessitavano di autonoma licenza. La competenza del Comune e la legittimità dell’ordine risultano perciò ancorate all’assenza di titolo, a prescindere dalla vigenza dei vincoli richiamati.

Quanto al decorso del tempo, il Collegio ribadisce che esso non legittima l’edificazione senza titolo né determina l’arretramento del potere di contrasto all’abusivismo, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile al mantenimento di una situazione contra legem. Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa, da ultimo Cons. Stato, sez. II, n. 5970 del 2020.

La fiscalizzazione dell’abuso è relegata alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità del provvedimento ripristinatorio. Le modifiche della distribuzione interna non sono qualificabili come mere opere interne, perché incidenti sulla statica del fabbricato, circostanza ostativa espressamente richiamata dalle disposizioni invocate. La pavimentazione degli spazi esterni costituisce edilizia libera solo se già in possesso di tali caratteristiche, e non quando realizza una trasformazione del territorio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Il potere repressivo del Comune trova fondamento nel generale potere di vigilanza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001, che impone l’obbligo di provvedere alla demolizione e al ripristino anche in presenza di vincoli paesaggistici, indipendentemente dalla concorrente competenza della Soprintendenza. L’eventuale assenza di parametri urbanistici potrà rilevare solo in sede di accertamento postumo ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, non già sul piano della legittimità dell’ordinanza.

Infine, il destinatario dell’ingiunzione può essere anche chi abbia la mera disponibilità del bene e non l’autore dell’abuso, salve le azioni di rivalsa nei rapporti interni. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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