Verifica di congruità globale dell’offerta e legittimità del ricorso al minor prezzo (C.G.A.R.S. n. 863 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di anomalia dell’offerta deve essere globale e sintetica e non può risolversi nella ricerca parcellizzata di singole inesattezze delle voci di prezzo. Il sub procedimento di verifica mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di manifesta irragionevolezza della decisione della stazione appaltante. Le censure che si fondano su dati indimostrati e presuntivi in ordine ai costi altrui sono infondate. Il ricorso al criterio del minor prezzo è legittimo quando il servizio è standardizzato e la scelta è adeguatamente motivata.
Il Fatto
Una società ha partecipato al Lotto n. 8 di una gara indetta da un’azienda ospedaliera capofila per il servizio di lavaggio e noleggio della biancheria, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. La società si è classificata al terzo posto, alle spalle dell’aggiudicataria e della seconda classificata.
Ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Sicilia, deducendo l’anomalia delle offerte delle prime due graduate e, in via subordinata, l’illegittimità della lex specialis sotto plurimi profili. Il TAR ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso, dichiarando improcedibile quello per motivi aggiunti. La società ha proposto appello, riproponendo tutte le censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione sull’asserito tardivo deposito di una memoria, rilevando che l’art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a. consente il deposito telematico fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno. Ha poi rilevato il parziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, limitatamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti.
Quanto al merito, il Collegio ha esaminato direttamente gli originari motivi, richiamando la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e una nutrita serie di propri precedenti. Sul primo e secondo motivo, concernenti l’anomalia delle offerte, il Collegio ha rilevato l’infondatezza: la ricorrente non ha dimostrato come una differenza di pochi centesimi per giornata di degenza possa determinare l’insostenibilità economica lamentata.
I calcoli addotti si fondano su dati indimostrati e presuntivi. Le imprese operano su stime elastiche, riconducibili all’organizzazione interna. La valutazione di congruità, ha precisato il Collegio richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 5822 del 2025, deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. Il sindacato giudiziale è ammesso solo in caso di manifesta irragionevolezza, nella specie insussistente. L’infondatezza delle doglianze verso la seconda classificata ha reso improcedibili le analoghe censure verso l’aggiudicataria.
Sul terzo, quarto e quinto motivo, attinenti alla lex specialis, il Collegio ha richiamato la propria sentenza n. 549 del 2023, resa sulla medesima gara. La scelta del minor prezzo è stata adeguatamente motivata in ragione della standardizzazione del servizio, secondo la Adunanza plenaria n. 8 del 2019. La clausola di recesso anticipato dal contratto-ponte è coerente con l’Adunanza plenaria n. 14 del 2024 e con l’art. 1, comma 13, della legge n. 135/2012.
Infine, i servizi aggiuntivi di guardaroba attengono all’esecuzione del contratto e non incidono sulla determinatezza dell’oggetto, trattandosi di prestazioni eventuali il cui prezzo sarà fissato in un momento successivo. L’appello è stato quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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