Diniego paesaggistico generico e obbligo di motivazione riferita al vincolo (TAR Sardegna n. 301 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nulla osta paesaggistico è illegittimo per difetto di motivazione quando si limiti ad affermare in modo apodittico il contrasto tra l’intervento e il vincolo, senza alcun riferimento ai concreti valori protetti dallo specifico provvedimento impositivo. L’Amministrazione deve indicare le caratteristiche del manufatto e la sua posizione, dimostrando la capacità di incidere effettivamente sui beni tutelati. La genericità della motivazione non è sanata dal richiamo alla non facile amovibilità o all’impatto visivo, se non collegati ai contenuti del decreto di vincolo. Il vizio determina l’annullamento dell’atto, con rinvio all’Amministrazione per un nuovo esame secondo i criteri motivazionali indicati dal giudice.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale che gestisce una pizzeria in La Maddalena otteneva nel 2019 una concessione di occupazione di suolo pubblico per tavolini, sedie e ombrelloni. Presentava poi una DUA per il posizionamento di un dehors a carattere precario e stagionale, in legno e metallo, con pedana rialzata e copertura impermeabilizzata. I titoli venivano rinnovati per gli anni successivi.
Nel 2022 l’interessato chiedeva il rinnovo del titolo demaniale e la reinstallazione della struttura. Il SUAPE avviava un procedimento di decadenza, ritenendo necessaria la autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto B26 dell’allegato B del d.P.R. n. 31/2017. Presentata una nuova DUA per l’installazione a carattere permanente, il Servizio Tutela del Paesaggio esprimeva parere negativo in conferenza di servizi. Seguiva il preavviso di diniego e quindi il rigetto definitivo. Il ricorrente impugnava gli atti, ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, incentrati sul difetto di motivazione e sulla disparità di trattamento rispetto ad altri dehors autorizzati sul territorio comunale, interamente sottoposto a vincolo per effetto del d.m. 12 maggio 1966.
Il giudice parte dal dato oggettivo, confermato dall’istruttoria: l’Amministrazione ha ritenuto l’intervento subordinato al nulla osta paesaggistico e si è espressa negativamente sulla compatibilità con il vincolo. La motivazione del parere recepito nel provvedimento finale afferma che l’intervento “non è compatibile con le valenze paesaggistiche dell’area vincolata… in quanto non incide direttamente sugli elementi di pregio”.
Tale formula, oltre che verosimilmente inficiata da un errore materiale per la presenza di un “non” in più, è del tutto generica. Si limita ad affermare apoditticamente il contrasto con il vincolo senza alcun riferimento ai suoi contenuti.
Il Collegio richiama l’indirizzo costantemente seguito dalla Sezione: la motivazione del diniego deve riferirsi direttamente ai valori protetti dallo specifico vincolo, tenendo conto delle caratteristiche e della posizione dell’intervento e della sua capacità di incidere concretamente sui beni tutelati. Cita T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 677 del 2021, secondo cui il diniego non può fondarsi su una generica incompatibilità, e la conforme Cons. Stato, Sez. VI, n. 2858 del 2021.
Di tutto ciò non v’è traccia nella motivazione impugnata, incapace di giustificare il diniego. Il ricorso è pertanto accolto e l’atto annullato, affinché l’Amministrazione si pronunci nuovamente rispettando i criteri motivazionali descritti. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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