Vincolo culturale sull’auto storica e vizi procedimentali non invalidanti (TAR Lombardia n. 319 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata comunicazione di avvio del procedimento al proprietario del bene, benché integri violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 e dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, non determina l’annullamento del provvedimento di vincolo culturale quando il privato non alleghi elementi conoscitivi idonei a orientare diversamente la determinazione amministrativa, secondo il canone dell’art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990. Il giudizio di eccezionale interesse culturale ex art. 10, comma 3, lett. d-bis), d.lgs. n. 42/2004 è espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa e resta sindacabile solo per logicità, coerenza e completezza. La precedente alienazione del bene da parte di un’amministrazione diversa non integra eccesso di potere né violazione del legittimo affidamento, e il vincolo culturale non impone indennizzo, costituendo una caratteristica intrinseca del bene.
Il Fatto
Il Ministero della Cultura, appreso da articoli di stampa specializzata che una società aveva posto in vendita un esemplare di Ferrari 250 GTE 2+2, 2a Serie Polizia, avviava il procedimento di dichiarazione di eccezionale interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. d-bis), e 13 d.lgs. n. 42/2004. Nel corso del procedimento presentava osservazioni il legale rappresentante della società venditrice.
Con decreto del 23.12.2021 il Ministero dichiarava il bene di interesse eccezionale, richiamando la relazione storico-culturale allegata. In fase di notifica, non andata a buon fine nei confronti della società, l’Amministrazione accertava tramite il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che proprietario dell’autovettura era, dal 2013, il ricorrente. Il decreto veniva quindi notificato a quest’ultimo ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 42/2004. Il proprietario impugnava il provvedimento davanti al TAR, dolendosi della mancata partecipazione procedimentale e del merito della valutazione ministeriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce che la comunicazione di avvio è stata effettuata solo alla società detentrice e mandataria di vendita, non al proprietario, benché questi risultasse tale dal 2013. La violazione formale è dunque accertata. Tuttavia, richiamando l’art. 21-octies, secondo comma, l. n. 241/1990, il Tribunale esclude l’annullabilità: il ricorrente non ha allegato alcun elemento conoscitivo ulteriore rispetto a quelli già esaminati in sede procedimentale, limitandosi a contestare la valutazione compiuta dal Ministero.
Sul merito, il TAR ricorda che il giudizio di vincolo culturale è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per logicità, coerenza e completezza, senza sostituzione della valutazione amministrativa con una diversa, parimenti opinabile. Il provvedimento risulta compiutamente motivato mediante il rinvio alla relazione allegata, che valorizza l’unicità del modello: unico esemplare rimasto dei due realizzati per la Polizia di Stato, con livrea nera, lampeggiante, radio di bordo e scritte della Squadra Mobile. Tali elementi, a prescindere dalle caratteristiche tecniche comuni agli altri esemplari di serie, ne fanno un unicum.
Quanto al valore storico, la relazione richiama l’origine della fornitura, legata all’esigenza di mezzi più veloci nella lotta alla criminalità, e la partecipazione del veicolo a celebri inseguimenti, fino alle celebrazioni per i cinquant’anni della Casa e all’esposizione al Museo delle Auto della Polizia di Stato. Il Collegio ritiene pertanto sussistente l’interesse storico e culturale del bene.
Il TAR respinge anche le censure di eccesso di potere e di violazione del legittimo affidamento: la vendita all’asta del 1972 proveniva da un’amministrazione diversa da quella che ha imposto il vincolo e il ricorrente aveva acquistato da un privato oltre quarant’anni dopo. Sulla pretesa indennitaria, richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, si osserva che il vincolo culturale è connaturato al bene e non pone questione di indennizzo; la dichiarazione può anzi accrescere il valore economico del cespite. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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