Accesso agli atti e controinteressato ex aequo in graduatoria concorsuale (TAR Sicilia n. 3298 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta istruttoria con cui il ricorrente sollecita l’acquisizione degli atti della procedura concorsuale va qualificata, sotto il profilo sostanziale, come domanda ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.a. L’ostensione integrale della documentazione relativa a un candidato collocato ex aequo in graduatoria presuppone la verifica della sua effettiva qualità di controinteressato, cioè della sua collocazione in posizione poziore secondo i criteri di preferenza del bando. Il giudice, pertanto, ordina al ricorrente il deposito della graduatoria formalmente approvata e all’Amministrazione l’ostensione, previo contraddittorio procedimentale, solo qualora il concorrente risulti precedere l’istante. Il regolamento delle spese è rinviato alla decisione definitiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di un concorso comunale per il reclutamento a tempo determinato e part-time di due unità di personale, categoria B, profilo di operatore di protezione civile, unitamente ai verbali della commissione di valutazione e al bando, nella parte di interesse. Egli si è classificato al terzo posto e, in caso di accoglimento, risulterebbe collocato al secondo.
Il ricorrente ha dedotto la mancata pubblicazione, prima della prova idoneativa, del verbale di valutazione dei titoli e l’omessa valutazione di un titolo professionalizzante, che a suo avviso integra un corso di specializzazione con attribuzione di due punti. Ha inoltre formulato istanza istruttoria di acquisizione di tutti gli atti della procedura, rappresentando in udienza il parziale inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla richiesta di accesso relativa a un candidato collocato ex aequo con il suo stesso punteggio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il candidato ex aequo, secondo il verbale della commissione, risulta formalmente collocato al quarto posto con lo stesso punteggio del ricorrente. Richiama quindi l’art. 6 del bando di concorso, che in caso di parità di punteggio preferisce il concorrente con maggior carico familiare e, in caso di ulteriore parità, il concorrente più giovane di età ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 23/1998.
La graduatoria finale non è stata però versata in atti dal ricorrente. Da qui la necessità di stabilire se il candidato ex aequo sia effettivamente un controinteressato, ossia se, in applicazione dei criteri di preferenza del bando, sia stato collocato in posizione poziore rispetto all’istante.
La richiesta istruttoria, qualificata come domanda ex art. 116, secondo comma, c.p.a., meriterebbe accoglimento per l’integrale ostensione della documentazione relativa al concorrente ex aequo. Il Tribunale dispone pertanto che il ricorrente depositi in atti la graduatoria formalmente approvata entro il termine dell’art. 73, primo comma, c.p.a. e ordina all’Amministrazione di consentire l’accesso alla documentazione integrale, previa instaurazione del contraddittorio procedimentale con il controinteressato, ma solo qualora questi risulti in posizione poziore, cioè in terza posizione, con termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione o notifica della decisione.
Il regolamento delle spese di lite è rinviato alla decisione definitiva. La causa è rinviata alla pubblica udienza del 27 marzo 2025.
Nota della Redazione
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