Diniego di permesso di costruire per carente motivazione sulle integrazioni documentali (TAR Campania n. 5135 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega il permesso di costruire e archivia l’istanza deve dare conto delle ragioni per le quali la documentazione integrativa prodotta dall’istante non sia stata ritenuta sufficiente a completare l’istruttoria. È illegittimo per difetto di congrua motivazione il diniego che si limiti ad affermare che non risultano pervenute le dovute integrazioni, senza confrontarsi con gli atti nel frattempo acquisiti agli atti del procedimento. L’autorizzazione sismica non costituisce presupposto per il rilascio del permesso di costruire, ma condizione di efficacia dello stesso, necessaria per l’inizio dei lavori: è pertanto congrua la dichiarazione di impegno a depositarla prima dell’inizio dell’attività edificatoria. Le istanze di permesso di costruire presentate ai sensi della legge regionale sul “Piano Casa” non rientrano nel paradigma dell’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001, sicché il silenzio dell’amministrazione integra silenzio inadempimento e non silenzio-assenso.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato rurale acquistato nel 1981 e ricostruito in forza dei titoli edilizi rilasciati ai sensi dell’art. 9 della legge n. 219/1981, presentano in data 13 luglio 2020 istanza di permesso di costruire per un ampliamento ai sensi della legge della Regione Campania n. 19/2009 (Piano casa).

Il Comune chiede integrazioni documentali nel maggio 2021; gli istanti ottemperano nel giugno successivo tramite il proprio tecnico. Trascorsi alcuni mesi senza provvedimento, i ricorrenti chiedono l’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso; l’amministrazione risponde dichiarando di non poterla rilasciare perché mancherebbero il riscontro di una concessione edilizia del 1995 e il collaudo strutturale. Segue, nel febbraio 2022, il diniego definitivo con archiviazione, impugnato davanti al TAR. Il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, che assume la formazione del silenzio-assenso sull’istanza. Il motivo non è accolto. Secondo un orientamento interpretativo consolidato, dal quale il Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi, le domande di permesso di costruire presentate ai sensi della legge regionale sul Piano Casa non sono riconducibili al paradigma legale dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, applicabile ai soli titoli edilizi ordinari. Il silenzio serbato dall’amministrazione va quindi qualificato come silenzio inadempimento, non come silenzio accoglimento, richiamando TAR Campania, Sez. II, n. 431 del 2024 e TAR Campania, Sez. II, n. 6452 del 2024.

È invece fondato il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il provvedimento impugnato si limita a dare atto dell’avvio del procedimento, dell’integrazione documentale, della richiesta di attestazione del silenzio e del riscontro comunale, per concludere che “non risultano pervenute all’ente le dovute integrazioni documentali richieste”. Una motivazione tanto laconica non soddisfa il canone dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

Il Tribunale osserva che, anche a voler riferire la carenza documentale alla nota del 15 ottobre 2021 — non richiamata per relationem nel diniego — la motivazione non spiega comunque perché gli atti prodotti dagli istanti non siano stati ritenuti sufficienti al completamento dell’istruttoria. Sul punto la sequenza procedimentale è chiara: la documentazione richiesta nel maggio 2021 era stata depositata già nel giugno successivo.

Quanto al collaudo strutturale, gli istanti avevano prodotto una dichiarazione di impegno a depositare la documentazione dovuta ai sensi degli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001 entro la data di inizio dei lavori. Il Collegio ritiene tale soluzione conforme all’orientamento secondo cui l’autorizzazione sismica non è presupposto del permesso di costruire ma condizione di efficacia, necessaria per l’inizio dei lavori, richiamando TAR Lazio, Sez. II quater, n. 3857 del 2021 e TAR Campania, Sez. VII, n. 1614 del 2022.

Infine, il titolo autorizzativo del 1995 era già stato allegato all’istanza del luglio 2020: non si comprende quindi perché il Comune ne affermi l’assenza di riscontro in atti. Il diniego è pertanto viziato e va annullato, con accoglimento del ricorso ai soli fini di una nuova determinazione amministrativa. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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