Diniego di permesso di costruire per lotto intercluso illegittimo (TAR Puglia n. 1453 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire non può fondarsi, quale ragione esclusiva, sull’assenza di una servitù di passaggio pedonale o carrabile che consenta l’accesso al lotto intercluso. A norma dell’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001, l’Amministrazione verifica la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina urbanistico-edilizia, oltre all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all’impegno del privato alla loro esecuzione. La titolarità del diritto di accesso sul fondo altrui esula dal perimetro del controllo edilizio. È pertanto illegittimo il diniego che ometta di rilevare difformità di progetto e si limiti a contestare la mancanza di servitù.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire per una nuova costruzione a uso civile abitazione su un fondo di sua proprietà, identificato catastalmente, sito in agro del Comune di Monteiasi alla via Sanfelice. Lo Sportello Unico per l’Edilizia ha negato il titolo con provvedimento definitivo, rilevando che, all’esito delle osservazioni, permaneva la mancanza di esplicita servitù di passaggio pedonale e/o carrabile su area privata per l’accesso all’immobile dalla pubblica via.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo eccesso di potere per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di trasparenza e di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre alla violazione della normativa urbanistica regionale e dell’art. 13 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune si è costituito per resistere; il controinteressato si è costituito aderendo al ricorso. Dopo la rinuncia all’istanza cautelare, la causa è pervenuta alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso muovendo dalla motivazione del diniego. L’Ente aveva assunto a ragione esclusiva del provvedere negativo l’assenza di una viabilità di accesso al lotto intercluso sul quale si chiedeva di costruire. Per il Tribunale tale argomentazione non trova fondamento in alcuna disposizione normativa e si pone in diretto contrasto con il dato letterale dell’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001.

La norma, osserva il giudice, assegna all’Amministrazione il compito di verificare la conformità del progetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Il rilascio del titolo è inoltre subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, alla previsione della loro attuazione da parte dell’Amministrazione o all’impegno del privato alla loro esecuzione. Nel caso concreto non risultava che l’Ente avesse rilevato alcuna difformità del progetto rispetto alle prescrizioni urbanistico-edilizie di riferimento: il diniego si esauriva nella contestazione della servitù.

Il Tribunale valorizza poi una circostanza di fatto decisiva. Il terreno del ricorrente è adiacente a un’altra fascia di terreno, la Strada Sanfelice, che, pur di proprietà privata, risulta utilizzata come strada pubblica. A sostegno depongono le risultanze documentali: l’esistenza di una servitù pubblica perenne sulla strada, in forza di contratto sottoscritto tra il Comune e un privato; l’autorizzazione comunale alla manomissione del suolo dichiaratamente pubblico per l’esecuzione di una linea elettrica a servizio di altra utenza; il rilascio di un analogo permesso di costruire per un fabbricato in favore di terzi proprietari di un terreno adiacente a quello del ricorrente.

Tali elementi dimostrano che l’accesso alla pubblica via era in concreto assicurato e che il Comune aveva già riconosciuto la natura pubblica del sedime. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le ulteriori censure, assorbite le residue questioni. Il ricorso è stato accolto e il diniego annullato. Le spese sono state eccezionalmente compensate tra tutte le parti in ragione della particolarità della questione esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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