Ordine di demolizione reale e non necessità di motivazione rafforzata (TAR Puglia n. 1454 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli ordini di demolizione di costruzioni abusive hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante, applicandosi anche a chi non abbia commesso la violazione ma si trovi, al momento dell’irrogazione, in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto. L’illecito edilizio ha carattere permanente e l’interesse pubblico alla repressione è in re ipsa. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e delle norme violate.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia l’ordinanza-diffida non rinnovabile di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata dal Comune ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, relativa a un immobile insistente su particelle in parte demaniali marittime, in parte di area provinciale e in parte di area privata.
Il ricorrente ha dedotto la pendenza di un giudizio avverso il diniego di condono, il difetto di legittimazione passiva, l’assenza di demanialità di alcune particelle, la carenza di motivazione rafforzata, la sopravvenienza dei vincoli e la storicità dell’opera. In sede cautelare il TAR aveva sospeso gli effetti dell’ingiunzione con ordinanza collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione in rito, risultando il ricorso manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la pendenza del giudizio sul diniego di condono non è circostanza idonea a inficiare la legittimità del provvedimento sanzionatorio. Sul difetto di legittimazione passiva il TAR richiama il principio dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, ribadito dalla Adunanza Plenaria n. 16 del 2023: gli ordini di demolizione, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante. Nel caso concreto il ricorrente è soggetto nella cui disponibilità si trovano i beni abusivi.
Privo di pregio è il richiamo al legittimo affidamento. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente. L’ordinamento tutela l’affidamento solo se incolpevole, mentre la realizzazione dell’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem. Il Collegio cita sul punto Cons. Stato n. 908 del 2017 e le pronunce n. 2833 e n. 2305 del 2021.
Quanto al secondo motivo, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui non è possibile analizzare singolarmente le opere abusive caratterizzate da unitarietà funzionale, citando Cons. Stato n. 4919 del 2021 e TAR Campania n. 6191 del 2025. Le contestazioni sono generiche e l’ordinanza individua con esattezza le caratteristiche delle singole aree.
Sul terzo motivo, l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto ai presupposti di fatto e alle norme violate, come affermato da Cons. Stato n. 6404 del 2023. Nel caso concreto la motivazione è sufficiente. I residui motivi, esaminati congiuntamente, sono generici e contraddetti dalle risultanze documentali, tra cui la relazione tecnica comunale resa nel procedimento di condono. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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