Prescrizioni del condono inottemperate e falsa rappresentazione nei titoli in sanatoria (Cons. Stato n. 7746 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di condono edilizio, nel termine fissato dal titolo, ne determina l’inefficacia. L’atto con cui il Comune accerta tale inefficacia non integra un annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. n. 241/1990, ma espressione della potestà di vigilanza in materia edilizia, funzionale all’adozione delle conseguenti misure sanzionatorie. L’omessa dichiarazione, nelle istanze di accertamento di conformità paesaggistica e urbanistica, dell’esistenza di un ordine di demolizione adottato in sede penale costituisce falsa rappresentazione dei fatti ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, L. n. 241/1990 e legittima l’autotutela senza limiti temporali. La natura vincolata degli atti esclude infine l’annullabilità per vizi formali ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990.

Il Fatto

L’appellante ha realizzato sul proprio fondo, nel comune di Procida, plurime opere edilizie prive di titolo abilitativo. Ha poi ottenuto due titoli in sanatoria: un permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994, con prescrizioni comprensive dell’abbattimento degli ampliamenti successivi al 1994 nel termine di ventiquattro mesi, e un successivo permesso ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, previo accertamento di compatibilità paesaggistica.

A seguito di una segnalazione della Procura della Repubblica, la Soprintendenza ha annullato d’ufficio il proprio parere favorevole di compatibilità paesaggistica, rilevando che la documentazione non menzionava l’esistenza di un ordine di demolizione penale né l’inottemperanza alle prescrizioni del condono. Il Comune ha quindi annullato in autotutela entrambi i titoli in sanatoria, con ordine di ripristino. Il TAR Campania ha rigettato il ricorso, ritenendo il condono inefficace per mancata ottemperanza e legittimo l’annullamento del successivo accertamento di conformità. Propone appello l’interessato con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame. Sul primo motivo, la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato il mancato adempimento delle prescrizioni: le opere fuori terra realizzate dopo il 1994 non sono state demolite entro il termine di ventiquattro mesi, essendo ancora visibili nelle riprese aeree del 2019 e solo parzialmente rimosse nel 2021. La conferma viene dall’istanza di proroga presentata dall’interessato nel maggio 2018. Le contestazioni sulla utilizzabilità delle immagini di Google Earth non colgono nel segno: si tratta di documenti valutabili come prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c., qui corroborati da ulteriori elementi.

L’accertata inottemperanza comporta l’inefficacia del condono. L’atto comunale che la dichiara, nonostante il nomen iuris, non è sussumibile nel genus dell’annullamento d’ufficio: non fa valere un’illegittimità originaria, ma accerta la sopravvenuta inefficacia del titolo per il mancato rispetto delle sue prescrizioni. Esso è espressione della potestà di vigilanza edilizia, che consente di accertare i presupposti delle sanzioni prima di irrogarle (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 6327 del 2018 in tema di prescrizioni apposte al provvedimento amministrativo).

Sul secondo motivo, relativo al termine dell’art. 21-nonies, la censura è fuori fuoco per il condono; quanto al provvedimento di conformità urbanistica, il CTU ha escluso false rappresentazioni planimetriche sostanziali, ma l’appellante ha del tutto omesso di dare conto della RESA nelle istanze presentate alla Soprintendenza e al Comune. Tale omissione, rilevante e determinante, integra falsa rappresentazione dei fatti e legittima l’autotutela senza limiti di tempo ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis.

Il terzo e il quarto motivo sono infondati: la motivazione della Soprintendenza non poggia solo sulla falsa rappresentazione, ma anche sull’inottemperanza alle prescrizioni e sull’illegittimità delle preesistenze; l’ordinanza comunale è motivata per relationem al provvedimento statale e alla CTU penale. Il quinto motivo è respinto in ragione della natura vincolata degli atti, che esclude l’annullabilità per vizi formali ex art. 21-octies, comma 2. Il sesto è infondato: la scansione del contrarius actus è stata rispettata, avendo la Soprintendenza annullato il proprio parere e il Comune, a valle, il titolo urbanistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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