Ottemperanza al giudicato e penalità di mora: condizioni ostative nel rito speciale (TAR Lazio n. 15775 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accoglie l’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. quando il provvedimento è passato in giudicato, la sentenza è stata notificata all’Amministrazione e tra la notifica e il ricorso sono trascorsi i 120 giorni richiesti dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va invece negata in presenza delle condizioni ostative previste dalla stessa disposizione, anche quando l’ottemperanza è comunque disposta. La tutela esecutiva si realizza mediante l’ordine di esecuzione del giudicato e la minaccia di nomina del commissario ad acta, mentre la penalità presuppone il superamento dei limiti normativi.
Il Fatto
La ricorrente, medico specializzata in Ortopedia e Traumatologia presso un’università statale tra gli anni accademici 1988/89 e 1992/93, aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri Ministeri per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal tardivo recepimento delle direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di remunerazione dei medici specializzandi. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19254/2019, aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di € 6.713,94 per ogni anno di corso, per un totale di € 33.569,70, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2664/2023, aveva respinto l’appello, non seguito da ricorso per cassazione.
Formatosi il giudicato, la ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza chiedendo la condanna al pagamento delle somme, la fissazione di una penalità di mora di € 50,00 al giorno per il ritardo e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza richiamando gli artt. 112 ss. c.p.a. La sentenza del Tribunale di Roma, confermata in appello, è passata in giudicato; la stessa è stata notificata all’Amministrazione; tra la notifica e la notifica del ricorso in ottemperanza sono trascorsi più dei 120 giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Accertati tali requisiti, il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di dare piena ed integrale esecuzione alla pronuncia della Corte di Appello di Roma n. 2664/2023, corrispondendo gli importi ivi indicati nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha osservato che essa non può essere accolta, “in quanto sussistono le condizioni ostative previste dalla riferita disposizione normativa”, ossia dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La motivazione sul punto resta essenziale e non illustra analiticamente quali siano le condizioni ostative rinvenute nel caso concreto.
Il Tribunale si è riservato la nomina del commissario ad acta a successiva istanza di parte, ove l’Amministrazione dovesse perdurare nell’inadempimento. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico dell’Amministrazione in ragione del principio di soccombenza, con condanna al pagamento di € 800,00 oltre rimborso del contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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