Diniego di lottizzazione legittimo per violazione di standard e indici del PUC (TAR Sardegna n. 215 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di approvazione di un piano di lottizzazione è legittimo quando l’amministrazione ha previamente comunicato i profili ostativi con il preavviso di rigetto e li ha motivatamente confermati, disattendendo le osservazioni del proponente. Il mancato rispetto degli standard previsti dal decreto Floris e degli indici territoriali del PUC adeguato al PPR integra autonoma e sufficiente ragione di rigetto. La norma di salvaguardia dell’art. 15 NTA PPR impedisce l’approvazione dei piani fino all’adeguamento del PUC; caduta la salvaguardia, i piani divengono approvabili solo nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche. La mancanza degli elaborati per la procedura espropriativa giustifica il diniego, non essendo configurabile alcun obbligo dell’amministrazione di supplire alle carenze progettuali del lottizzante.
Il Fatto
Due società hanno impugnato la deliberazione con cui il Consiglio Comunale ha respinto la proposta di piano di lottizzazione in zona G, destinata a un albergo, a una zona commerciale e a una zona servizi a servizio della vicina struttura aeroportuale. Il diniego si fondava su plurimi profili, indicati nel preavviso di rigetto e ritenuti non superati dalle osservazioni: non conformità agli indici del PUC adeguato al PPR, violazione degli standard del decreto Floris, incongruenze tra elaborati, mancato coordinamento con lo schema di convenzione in materia espropriativa e assenza di elaborati sulle interferenze.
Le ricorrenti hanno dedotto violazione dei principi di buon andamento e correttezza, eccesso di potere, illegittimità della variante al PUC del 2016, irragionevole durata del procedimento e travisamento dei fatti sui singoli motivi di diniego. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso affrontando distintamente i dieci motivi. Sul primo, relativo alla asserita illegittimità della delibera di adozione del PUC, ha rilevato che essa non è stata tempestivamente impugnata e che comunque l’amministrazione, con successiva delibera, ha corretto l’errore relativo alla destinazione delle aree. Il rilievo sulla durata del procedimento è stato disatteso in ragione della complessità dell’istruttoria e della sospensione richiesta dalle stesse lottizzanti.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha osservato che l’amministrazione ha considerato le osservazioni al preavviso ma le ha motivatamente disattese, precisando ulteriormente le ragioni ostative senza introdurne di nuove. Sul terzo motivo, relativo alla norma di salvaguardia, ha ritenuto convincente la ricostruzione dell’amministrazione: prima dell’adeguamento del PUC al PPR nessun piano poteva essere approvato, mentre dopo tale adeguamento i piani sono divenuti approvabili a condizione del rispetto di prescrizioni urbanistiche e standard, rispetto nella specie mancante.
Sul quarto motivo, il Collegio ha escluso che l’amministrazione dovesse sollecitare la produzione di ulteriori elementi, essendo le criticità già evidenziate nel preavviso e quindi contestabili dalle ricorrenti. Sul quinto ha confermato l’assenza di elaborati sulle interferenze, sul sesto ha preso atto che il profilo dell’invarianza idraulica non è più stato posto a fondamento del diniego definitivo.
Sul settimo motivo il TAR ha chiarito che il diniego si fonda sul mancato rispetto dell’indice relativo al comparto G1.1, a prescindere dal diverso comparto richiamato dalle ricorrenti. Sull’ottavo ha ritenuto infondata la censura sul travisamento dei fatti, essendo necessaria l’espropriazione di aree di terzi per il canale di scolo e mancando gli elaborati per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Sul nono ha rilevato che le ricorrenti non hanno dimostrato il rispetto degli standard del decreto Floris, analiticamente contestato dall’amministrazione. Sul decimo ha confermato l’inosservanza delle proporzioni tra volume e superficie.
Il ricorso è stato respinto con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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