L’inottemperanza del Ministero non contestata legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13836 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario ha carattere meramente esecutivo, limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo, senza possibilità di integrazione o di nuovi accertamenti di merito. In caso di mancata contestazione da parte dell’Amministrazione dell’inadempimento dedotto dal ricorrente, il giudice amministrativo deve accogliere la domanda e condannare l’Amministrazione a provvedere, nominando fin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine assegnato. La mancata prova dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione, in qualità di debitore, determina l’accoglimento della pretesa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire il beneficio economico. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e notificata, l’Amministrazione non aveva provveduto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente inquadrato il giudizio, richiamando l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., evidenziando che l’azione di ottemperanza è esperibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al decisum. La giurisprudenza citata (tra cui TAR Lazio, sez. III-ter, n. 5191/2026) ha chiarito la natura meramente esecutiva del processo.
Nel caso di specie, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte della ricorrente, il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Tale comportamento processuale, secondo il principio dell’onere della prova richiamato dal Collegio (ex multis, TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025), non può che portare all’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha quindi condannato l’Amministrazione a dare esecuzione al titolo, assegnando un termine di sessanta giorni. Ha contestualmente nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione competente, che provvederà, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento entro i successivi novanta giorni, anche superando l’eventuale dissenso di altre Amministrazioni. Non sono state invece disposte penalità di mora, non ritenendone sussistenti i presupposti, con possibilità per la parte di richiederle in caso di ulteriore inottemperanza. La soccombenza ha determinato la condanna alla refusione delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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