Il parere paesaggistico fondato su errore materiale travolge il diniego di compatibilità (TAR Puglia n. 461 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica è illegittimo quando il parere vincolante della Soprintendenza si fondi su un presupposto di fatto smentito dalle acquisizioni documentali. L’errore materiale che inficia il parere si propaga all’atto finale dell’amministrazione procedente, che ne costituisce mera esecuzione, e ne determina l’annullamento. La verifica del presupposto richiede che l’istruttoria chiarisca in modo univoco le caratteristiche dell’opera abusiva rispetto a quella assentita. Ove emerga che l’intervento non ha comportato aumento di superficie utile e di volume, non può negarsi l’accesso alla valutazione di compatibilità ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004.

Il Fatto

Il ricorrente è comproprietario di un’abitazione in Torre dell’Orso, realizzata in forza di concessione edilizia del 1998 rilasciata a diverso soggetto. Il progetto originario comprendeva uno specchio d’acqua di forma irregolare. In occasione della verifica sulla ristrutturazione dell’immobile, il tecnico incaricato rilevava che la piscina esistente presentava sagoma e dimensioni differenti rispetto allo specchio d’acqua assentito.

Il ricorrente presentava quindi istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. L’Unione dei Comuni negava l’accertamento, recependo il parere negativo della Soprintendenza, secondo cui le opere avevano comportato aumento di superficie utile e di volume. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Con una prima ordinanza istruttoria il TAR rilevava dubbi sulla coincidenza tra gli elaborati esaminati dal Comune al momento del rilascio della concessione e quelli prodotti in giudizio, nonché l’assenza di sezioni e dettagli idonei a identificare in modo univoco il progetto approvato. Il Collegio chiedeva pertanto al Comune di esibire gli elaborati e di chiarire le caratteristiche dell’opera come autorizzata.

All’esito dei chiarimenti, il Comune relazionava che lo specchio acqueo autorizzato aveva una superficie di circa cento metri quadrati, a fronte di quella realizzata di quarantadue metri quadrati.

Su questa base il TAR ha ritenuto che il parere della Soprintendenza fosse affetto da errore materiale, risultando fondato su un elemento — la creazione di nuove superfici — smentito dalle obiettive acquisizioni documentali. Il Collegio ha inoltre evidenziato che tale errore si è propagato all’atto finale, adottato sulla base del parere vincolante e erroneo in punto di fatto.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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