Inammissibile il diniego di sanatoria, legittima l’ordinanza di demolizione (TAR Sicilia n. 4100 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione costituisce atto vincolato: il suo fondamento risiede nel diniego di sanatoria e non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il mero decorso del tempo, anche per un lasso considerevole, non sana. È inammissibile per difetto di legittimazione attiva l’impugnazione del diniego di sanatoria proposta da chi non ha presentato l’istanza, riferendosi l’atto a una domanda intestata ad altro soggetto. La pendenza di una questione di legittimità costituzionale sull’atto presupposto non giustifica la sospensione impropria del giudizio quando la questione attiene a un profilo non pregiudiziale rispetto all’oggetto della controversia.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 13 gennaio 2021, notificata il giorno 20 successivo, e del diniego di sanatoria edilizia prot. n. 58925/XI del 14 luglio 2015, mai notificato. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha domandato il rinvio della trattazione in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal C.G.A.R.S. con l’ordinanza n. 65 del 2024. Il Tribunale ha disposto incombenti istruttori con ordinanza n. 3184 del 23 settembre 2024, eseguiti il 1° ottobre 2024, e ha trattenuto la causa in decisione all’udienza pubblica del 9 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, l’impugnazione del diniego di sanatoria. L’atto riguarda l’istanza prot. n. 4136/86 del 30 settembre 1986, presentata non anche dalla ricorrente, ma soltanto da altro soggetto, che l’aveva impugnata con distinto ricorso, rigettato con sentenza di questo TAR, oggi oggetto di appello non ancora deciso.
Il Tribunale ha respinto la richiesta di sospensione impropria del giudizio. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal C.G.A.R.S. concerne l’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 15 del 1991, nella parte in cui estende retroattivamente l’interpretazione autentica delle disposizioni dell’art. 15, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 78 del 1976. Tale profilo attiene alla legittimità dell’atto presupposto, non all’oggetto del giudizio, che concerne l’ordinanza di demolizione.
Nel merito il ricorso è stato rigettato per la parte relativa all’ordine di demolizione. Il Collegio ha richiamato il principio pacifico secondo cui l’ordine di demolizione è atto vincolato e non vi è alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il mero decorso del tempo, anche considerevole, non sana (Consiglio di Stato, II, 19 agosto 2024, n. 7167). Nella specie l’ordine rinviene il proprio fondamento giustificativo nel diniego di sanatoria, la cui impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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