Diniego di sanatoria notificato al richiedente e non al comproprietario (C.G.A.R.S. n. 437 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 35 della legge 28.2.1985 n. 47 il diniego di sanatoria è notificato al richiedente, senza che l’amministrazione sia onerata di verificare chi sia il proprietario dell’immobile. La legittimazione a ricevere gli atti del procedimento e il provvedimento finale spetta a chi ha attivato il procedimento, non al comproprietario acquirente né al coniuge convivente. Il trasferimento del bene non muta la titolarità del rapporto amministrativo, che resta in capo all’istante. Ne deriva l’inammissibilità per tardività dell’impugnazione proposta dagli acquirenti e l’inoppugnabilità del diniego, con conseguente atto dovuto della successiva ordinanza di demolizione.
Il Fatto
Un’originaria proprietaria presenta nel 1986 domanda di concessione in sanatoria per alcune unità immobiliari, poi trasferite ad altri soggetti con atto del 1986. Il Comune nega la sanatoria nel 2016 e nel 2018 ingiunge la demolizione dei fabbricati.
Gli acquirenti impugnano dinanzi al TAR Sicilia il diniego, l’ordinanza di demolizione e gli atti prodromici, assumendo di avere conosciuto il diniego solo con la notifica dell’ordine di demolizione. Il TAR respinge il ricorso nel merito, ritenendo irrilevanti le violazioni partecipative e non esaminando l’eccezione di tardività. Propongono appello i soccombenti; il Comune ribadisce l’eccezione e ne evidenzia l’interesse in vista della decisione della Corte costituzionale sull’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15 del 1991.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione di tardività, ritenendo sussistente l’interesse dell’amministrazione. Dalla documentazione emerge che la richiesta di integrazione documentale del 2006 e la comunicazione dei motivi ostativi del 2007 furono notificate a mezzo raccomandata all’originaria richiedente e ai soggetti che con essa avevano presentato la domanda, nonché al diniego comunicato nel 2016.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 35 della legge n. 47/1985, che impone la notifica del diniego al solo richiedente. Il Collegio richiama il consolidato orientamento, anche del Cons. Stato, sent. n. 535/2021, secondo cui la comunicazione del provvedimento negativo è dovuta nei confronti di chi, con la propria iniziativa, ha avviato il procedimento. La norma risponde a una finalità di semplificazione e si coordina con la natura ad istanza di parte del procedimento.
Il trasferimento dei beni agli appellanti e ai rispettivi coniugi comporta un mutamento soggettivo nel rapporto amministrativo, ma la titolarità resta in capo all’istante. Il coniuge comproprietario non può pretendere una partecipazione procedimentale alla ricezione degli atti, dovendo agire nei termini dell’istanza originaria e del suo esito; diversamente il procedimento resterebbe aperto per un tempo indefinito, come rilevato da Cons. Stato, sez. IV, n. 6826/2020.
Quanto alla sola appellante destinataria delle notifiche, le doglianze partecipative risultano infondate; per gli altri, non richiedenti, difetta la legittimazione a ricevere il provvedimento finale. Il diniego è pertanto inoppugnabile per tardività e per carenza originaria di legittimazione, a prescindere dal momento della conoscenza. La definitività del diniego rende l’ordinanza di demolizione atto dovuto e preclude la riproposizione delle censure. L’appello è respinto e il ricorso di primo grado dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza nel resto.
Nota della Redazione
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