Certificati bianchi, illegittimo il diniego fondato su oneri documentali introdotti ex post (Cons. Stato n. 8125 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di incentivazione dei certificati bianchi non può fondarsi esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta di verifica e certificazione, allorché il titolare del progetto abbia adempiuto agli obblighi imposti dalle linee guida EEN 9/11 e dalle regole tecniche vigenti ratione temporis. Il gestore conserva la facoltà di richiedere documentazione ulteriore nell’ambito dell’attività di verifica e controllo, ma l’imposizione ex post di oneri non previsti integra un’illegittima modalità di esercizio del potere, in contrasto con i principi di tipicità, tassatività, prevedibilità e conoscibilità delle norme che regolano l’azione amministrativa. Il diniego che si basi su un onere meramente formale, introdotto in sede di verifica e non previsto dalla normativa applicabile, è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Una ESCO affidataria di interventi di efficientamento energetico su immobili comunali chiedeva al GSE il riconoscimento dei certificati bianchi per un cappotto termico presso la casa comunale e per interventi su una scuola. Il gestore respingeva la richiesta con provvedimento dell’11 settembre 2017, rilevando la mancanza dell’autodichiarazione del cliente partecipante, l’inadeguatezza della documentazione sulla data di realizzazione e sulla superficie degli interventi, e la non reperibilità di una certificazione.
Il TAR Lazio respingeva il ricorso sull’assorbente rilievo della mancata presentazione dell’autodichiarazione, ritenendo insufficiente il richiamo ai disciplinari di incarico. La società proponeva appello, contestando sia la legittimità della pretesa documentale sia le ulteriori ragioni del diniego non esaminate dal primo giudice.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 delle linee guida EEN 9/11, che per i progetti standardizzati individua le informazioni da allegare alla richiesta, demandando al GSE la specificazione della tipologia di documento destinato a racchiuderle. Resta salva la facoltà del gestore di chiedere documentazione ulteriore nell’ambito dell’attività di verifica, come precisato da Cons. Stato sez. IV n. 2583 del 7 aprile 2022.
Tale facoltà incontra però un limite preciso: non è legittimo il diniego fondato sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta, se il responsabile del progetto ha adempiuto agli obblighi vigenti ratione temporis. Richiamando Cons. Stato sez. IV n. 6512 del 28 settembre 2021, la Corte ribadisce che imporre ex post al privato l’obbligo di acquisire documentazione originariamente non prevista produce un effetto a sorpresa incompatibile con i principi di tipicità e prevedibilità.
Nel caso concreto, le regole tecniche vigenti alla data delle richieste non imponevano l’autodichiarazione del cliente, ma suggerivano di definire i rapporti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio o apposito accordo contrattuale. Solo con i chiarimenti operativi del 17 marzo 2017, successivi alle istanze, l’obbligo è stato introdotto. Il disciplinare di incarico conteneva comunque tutte le informazioni richieste: l’impegno al rispetto del divieto di cumulo ex art. 10 d.m. 28 dicembre 2012, l’attestazione sull’assenza di pregresse richieste e la liberatoria in favore del titolare del progetto. La Corte valorizza inoltre la specifica destinazione istituzionale degli immobili e la sottoscrizione del disciplinare da parte di un pubblico ufficiale.
Quanto alle ulteriori ragioni del diniego, il GSE era già in possesso della certificazione contestata, acquisita in altra istruttoria, con conseguente potere-dovere di acquisizione d’ufficio ex art. 18, comma 2, l. 241/1990. La data di realizzazione risultava dal certificato di fine lavori sottoscritto dal RUP e dal direttore dei lavori; la corrispondenza delle superfici emergeva dal computo metrico. Il diniego si fondava dunque su un onere meramente formale privo di fondamento normativo e di giustificazione istruttoria. L’appello è accolto, il ricorso di primo grado accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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