Indennità di buonuscita e prescrizione contributiva: il divieto di nova in appello (C.G.A.R.S. n. 436 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In applicazione del principio di non contestazione, i fatti dedotti nel ricorso e non contestati devono ritenersi provati solo se la parte ha adempiuto al proprio onere di allegazione; la condotta del ricorrente che nell’atto introduttivo dichiari di non conoscere la copertura previdenziale non integra la prova della regolarizzazione contributiva. L’art. 3, comma 9, legge n. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono con il decorso di un quinquennio e non ammette costituzione o regolarizzazione postuma, né da parte dell’interessato né dell’ente previdenziale. Ne consegue che l’azione volta all’iscrizione ai fondi di previdenza ai fini del recupero della contribuzione e del ricalcolo dell’indennità di buonuscita è soggetta a prescrizione. È inammissibile, per il divieto di nova in appello ex art. 104 c.p.a., la questione sulla sospensione dei termini dell’art. 3, comma 10 bis, legge n. 335/1995 dedotta per la prima volta in secondo grado.
Il Fatto
Un ufficiale generale dell’Esercito, collocato in congedo, otteneva dall’INPS la liquidazione dell’indennità di buonuscita. Nel calcolo l’Istituto non includeva alcuni periodi di servizio prestati nell’Arma dei Carabinieri, dall’anno di arruolamento come allievo fino al periodo di ufficiale di complemento trattenuto, oltre al servizio convenzionale ex art. 43, comma 3, legge n. 224/1986.
Il ricorrente ha quindi agito davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, per l’accertamento del diritto al ricalcolo e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, con interessi. Il TAR, respinte le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione passiva, ha rigettato il ricorso per prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai periodi rivendicati e per difetto di prova quanto al servizio convenzionale. Propone appello l’ex militare.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo ruota attorno al principio di non contestazione. L’appellante sostiene che la mancata contestazione specifica delle Amministrazioni avrebbe reso pacifica la regolarizzazione contributiva e, di riflesso, provato il diritto alla riliquidazione. Il Collegio respinge la tesi: l’art. 115 c.p.c. e l’art. 64, comma 2, c.p.a. rendono provati i fatti non contestati solo se la parte ha assolto all’onere di allegazione. Nel caso concreto il ricorrente, nell’atto introduttivo, non ha affermato la copertura previdenziale dei periodi, ma si è limitato a dichiarare di non conoscerne l’esistenza, correggendo la prospettazione solo nella memoria successiva.
Su questa base la Corte conferma l’operare dell’art. 3, comma 9, legge n. 335/1995: le contribuzioni obbligatorie si prescrivono nel quinquennio e non possono essere versate dopo il decorso del termine, senza possibilità di regolarizzazione postuma. L’azione, funzionale all’iscrizione ai fondi previdenziali per il recupero della contribuzione e il ricalcolo della buonuscita, risulta pertanto prescritta, come correttamente ritenuto dal TAR.
Il secondo motivo riguarda la sospensione dei termini prevista dall’art. 3, comma 10 bis, legge n. 335/1995. Il Collegio lo dichiara inammissibile perché argomentazione nuova, introdotta per la prima volta in appello. Richiamando il principio del divieto di ius novorum ex art. 104 c.p.a., e la giurisprudenza di Palazzo Spada sul punto (Cons. Stato n. 141/2024), la decisione sottolinea che l’effetto devolutivo dell’appello non amplia l’oggetto del giudizio rispetto a quanto deciso in primo grado. Nel merito la norma, comunque inapplicabile, concerne periodi di competenza fino al 31.12.2017, mentre quelli in causa sono ben più risalenti.
Quanto al periodo di servizio convenzionale non coperto da prescrizione, la Corte conferma il rigetto: la documentazione prodotta non prova la collocazione in aspettativa per riduzione quadri ex art. 7, legge n. 804/1973, presupposto dell’invocato beneficio. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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