Diniego di sanatoria per totale difformità e doppia conformità edilizia (Cons. Stato n. 4980 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanatoria edilizia di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la c.d. doppia conformità: l’opera deve essere conforme agli strumenti urbanistici sia al momento della realizzazione sia a quello della presentazione dell’istanza. Il diniego tacito che si forma sull’istanza integra un provvedimento di rigetto impugnabile per il suo contenuto, non per difetto di motivazione, trattandosi di atto non motivato per natura. In presenza di un incremento consistente di volume e di trasformazione di superfici non residenziali in residenziali, l’intervento si qualifica in totale difformità rispetto al titolo e non consente l’applicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001. Il diniego di sanatoria non richiede la comparazione tra interesse pubblico e interesse privato né la valutazione del pregiudizio alla parte conforme, profili estranei ai presupposti normativi. La sanatoria giurisprudenziale è priva di copertura normativa e non può estendere l’ambito dell’art. 36.

Il Fatto

I comproprietari di un immobile su tre piani ottenevano un permesso di costruire per una copertura a falda unica con sottostante volume abitativo contenuto entro il limite del 20% del volume preesistente, oltre vani destinati a lavatoio e ripostiglio. Un successivo permesso di costruire, integrato da più S.C.I.A., riguardava una tettoia e il rifacimento del manto di copertura.

A seguito di sopralluogo, il Comune accertava l’innalzamento della falda, l’accorpamento dei locali tecnici e la creazione di una nuova unità abitativa autonoma, con incremento di superficie utile e di volume, e ordinava la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. I proprietari presentavano istanza di sanatoria ex art. 36, sulla quale si formava il silenzio-diniego, impugnato con motivi aggiunti. Il TAR Calabria dichiarava improcedibile il ricorso principale e rigettava i motivi aggiunti. Proponevano appello i proprietari.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il primo motivo, relativo alla violazione delle garanzie partecipative ex art. 7 legge n. 241/1990, è dichiarato inammissibile: la censura investe l’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso principale, dichiarato improcedibile con pronuncia non gravata, mentre l’appello è incentrato sui soli motivi aggiunti.

Quanto al secondo motivo, il Collegio conferma che il silenzio sull’istanza di sanatoria è significativo e produce gli effetti del rigetto, con la conseguenza che le censure di difetto di motivazione sono inammissibili. Nel merito, la verifica effettuata dall’ufficio tecnico dimostra la trasformazione delle superfici non residenziali in residenziali e la creazione di un nuovo organismo edilizio, con incremento di superficie utile e di volume: si tratta di intervento in totale difformità rispetto al progetto autorizzato.

I titoli edilizi richiamati dagli appellanti non sostengono il nuovo manufatto: la concessione in sanatoria non riguarda il lastrico, il permesso di costruire concerne la copertura con destinazione abitativa del sottotetto, il permesso successivo ha ad oggetto la tettoia e il rifacimento del manto, le S.C.I.A. riguardano varianti distributive e locali tecnici. Il Collegio esclude quindi l’applicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 e ribadisce la necessità della doppia conformità, non dimostrata né all’epoca della realizzazione né a quella dell’istanza.

Non è invocabile l’art. 49 legge regionale Calabria n. 19/2002 sul recupero dei sottotetti, che consente di sfruttare volumi esistenti e non di crearne di nuovi, né introduce alcuna sanatoria generalizzata. Il terzo motivo è infondato: il diniego ex art. 36 non si fonda sui profili sanzionatori invocati, né impone all’amministrazione la comparazione tra interessi o la valutazione del pregiudizio alla parte conforme. La sanatoria giurisprudenziale è superata, poiché priva di copertura normativa, come affermato dal precedente richiamato. L’appello è respinto con conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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