Sequestro penale non impedisce ordine di demolizione sorretto da motivazione plurima (Cons. Stato n. 4978 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale non impedisce giuridicamente l’adozione dell’ordine comunale di demolizione, ma ne sospende soltanto l’efficacia esecutiva fino alla cessazione della misura cautelare, momento in cui il provvedimento repressivo riespande i propri effetti, con le conseguenze dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia in caso di inottemperanza. Il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 è sorretto da una motivazione plurima: ove una delle ragioni ostative sia esposta ad abundantiam, la sua eventuale caduta non infirma la legittimità del provvedimento, restando autonome e non contestate le ulteriori ragioni. La mancata indicazione dell’area di sedime non integra requisito di legittimità dell’ingiunzione a demolire, poiché l’effetto acquisitivo si produce per legge in caso di inottemperanza.
Il Fatto
I proprietari di un fabbricato abitativo, composto da un piano interrato e uno rialzato, in area agricola, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune ne aveva ingiunto la demolizione e i relativi atti presupposti. Il manufatto era considerato realizzato in assenza di titolo ad edificare. Gli interessati avevano presentato domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, a seguito di una precedente ingiunzione a demolire.
L’amministrazione aveva opposto l’avvenuta formazione del silenzio-rigetto ex art. 36, comma 3, e comunicato le ragioni ostative ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Seguiva l’ordinanza di demolizione, che esponeva il diniego per difetto di conformità urbanistica, per la non corrispondenza tra stato effettivo e rappresentazione planovolumetrica del fabbricato, per il contrasto con il regime di tutela idrogeologica e, ad abundantiam, per il vincolo paesaggistico. Il TAR Puglia respingeva il ricorso; gli originari ricorrenti proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Sul primo motivo, relativo alla pretesa nullità dell’ingiunzione per intervenuto sequestro penale, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata (da ultimo Cons. Stato n. 4538 del 2025 e n. 6950 del 2024): i due provvedimenti coesistono sul piano giuridico. Il conflitto opera solo sul piano degli effetti, poiché il sequestro penale inibisce temporaneamente l’efficacia del provvedimento repressivo, destinata a riespandersi alla cessazione della misura.
Quanto all’asserita carenza motivazionale del diniego di sanatoria oneraria, la censura è inammissibile. Il profilo paesaggistico costituisce solo una delle ragioni ostative, esposta «per completezza». A fondamento del diniego il Comune aveva addotto ragioni autonome: difetto di conformità urbanistica in zona agricola con violazione dei parametri edilizi, non corrispondenza planovolumetrica e contrasto con il regime di tutela idrogeologica. Tali ragioni non erano oggetto di specifica censura. Il Collegio riconduce il provvedimento al paradigma dell’atto amministrativo pluri-motivato, richiamando numerosi precedenti tra cui Cons. Stato n. 2999 del 2025: la caduta di una sola ragione non invalida l’ordine.
Infondato è il terzo motivo. Dopo la nota comunale ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, recante l’invito a controdedurre, le ragioni del diniego risultano compiutamente esposte nell’ordinanza impugnata. Tale modalità supera la contraddizione insita nel precedente rilievo dell’intervenuto silenzio-rigetto.
La sentenza va infine confermata quanto alla mancata indicazione dell’area di sedime. Secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 8633 del 2024, n. 686 del 2025) tale indicazione non integra requisito di legittimità. Sussiste inoltre difetto di interesse a contestare l’omessa statuizione di un effetto che si produce per legge in caso di inottemperanza (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16 del 2023). Le spese del grado sono compensate in assenza di costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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