Diniego di sanatoria e vincolo espropriativo scaduto: obbligo di motivazione rafforzata (Cons. Stato n. 658 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia che si fondi sulla ricaduta dell’intervento in area destinata a parcheggio e assoggettata a vincolo preordinato all’esproprio è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando non dia conto dell’attuale vigenza del vincolo. Ove il vincolo sia stato apposto da strumento urbanistico risalente e l’espropriazione non sia stata realizzata nel termine, l’Amministrazione deve verificare l’intervenuta inefficacia della destinazione espropriativa. Parimenti, la previsione delle NTA che esclude l’iniziativa privata solo per specifiche attrezzature lascia desumere, a contrario, l’ammissibilità dell’iniziativa privata per le altre attrezzature di interesse comune. In sede di riedizione del potere l’Amministrazione è tenuta a esplicitare in motivazione entrambi i profili.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania, Sezione staccata Salerno, due atti del Comune: la nota con cui è stata invitata a eseguire la demolizione ingiunta dalla Procura della Repubblica e il provvedimento di diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia. L’istanza di sanatoria riguardava un centro polifunzionale di interesse pubblico destinato a centro anziani e casa famiglia, con uffici e ambulatori.

Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla nota di demolizione e, nel merito, ha chiesto il rigetto. Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte lo ha rigettato. L’appellante ha proposto cinque motivi, tutti incentrati sul diniego di sanatoria e sulla violazione degli artt. 9 e 32 delle NTA al PRG comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che l’appello investe unicamente il capo di sentenza relativo al diniego di sanatoria. Nessuna censura è stata articolata avverso il capo concernente la nota di demolizione: quel capo è quindi coperto dal giudicato.

Nel merito, il nucleo motivazionale dell’atto impugnato è unico: i manufatti ricadono in area destinata a parcheggio, preordinata all’esproprio, e pertanto l’intervento non può essere assentito. Su questo punto si concentra il sindacato del giudice di appello.

Il Consiglio di Stato osserva che, considerata la risalenza del locale strumento urbanistico e la circostanza, mai smentita dal Comune, che l’intervento espropriativo non è stato realizzato nei successivi dieci anni, è lecito supporre che il vincolo preordinato all’esproprio sia divenuto inefficace. Anche a voler ritenere il PRG successivo alla scadenza del vincolo — ma non vi è evidenza in tal senso — la disciplina delle NTA soccorre l’appellante: la norma che esclude l’iniziativa privata soltanto per le scuole lascia desumere, a contrario, la possibilità di iniziative private di interesse comune, tra cui il centro polifunzionale oggetto dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

In entrambe le ipotesi emerge il dedotto deficit istruttorio e motivazionale: dall’atto impugnato non risulta né l’attuale vigenza del vincolo, né la possibilità di ricondurre il centro polifunzionale tra le attrezzature di interesse comune. L’appello è pertanto fondato e, in riforma della sentenza, il provvedimento di diniego è annullato.

In sede di riesercizio del potere, l’Amministrazione dovrà dare espressamente conto, in motivazione, sia della perdurante vigenza del vincolo espropriativo sia della possibilità di includere l’opera tra le attrezzature di interesse comune. Le spese sono compensate in ragione della natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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