Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per condotta processuale (TAR Lombardia n. 35 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio, valutate unitamente alla condotta processuale tenuta dalla parte ricorrente, possono costituire argomenti di prova sufficienti a far ritenere la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. In tal caso il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo può fondare il giudizio di carenza d’interesse non solo sul dato formale dell’atto sopravvenuto, ma anche sul comportamento del ricorrente, che non coltivi con coerenza l’interesse azionato. La declaratoria in rito comporta l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali in un impianto situato in un Comune della Provincia di Monza e della Brianza, in forza di autorizzazione integrata ambientale. L’impianto insiste su un’area produttiva che confina con terreni di proprietà della stessa società, aventi destinazione agricola e ricompresi nel perimetro del PLIS della Brianza Centrale.

In occasione della formazione del nuovo strumento urbanistico comunale, la ricorrente aveva presentato un’osservazione per modificare la destinazione dei terreni da agricola a produttiva, in vista di un eventuale ampliamento. L’osservazione era stata parzialmente accolta dal Comune, che aveva demandato a un successivo atto la variante d’uso. La Provincia, tuttavia, con proprio decreto deliberativo, non ha condiviso le proposte di riduzione del perimetro del PLIS. La ricorrente ha quindi impugnato la nota dirigenziale provinciale di riscontro e, in subordine, il decreto deliberativo presidenziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la questione giuridica centrale riguarda il mancato stralcio delle aree d’interesse dal perimetro del PLIS, poiché la proposta comunale non è stata condivisa e, dunque, non si pone alcuna questione di variante al PTCP. L’interesse azionato è collegato al possibile ampliamento dell’impianto di smaltimento.

Rilevato ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. un possibile profilo di improcedibilità, il Collegio osserva che la ricorrente, dopo aver depositato l’istanza di fissazione dell’udienza, si è limitata a produrre il rinnovo dell’AIA mediante l’autorizzazione provinciale che ha concluso il procedimento di modifica non sostanziale dalla stessa avviato. Tale sopravvenienza non è stata coltivata con argomentazioni difensive a sostegno della persistenza dell’interesse sostanziale.

Secondo il Tribunale, siffatte sopravvenienze, unitamente alla condotta processuale tenuta, costituiscono argomenti di prova sufficienti a far ritenere la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa. Il Collegio applica quindi l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso in presenza di una situazione di carenza sopravvenuta dell’interesse.

La definizione in rito determina l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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