Ottemperanza per la carta docente: giudicato civile eseguibile davanti al giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 3280 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice civile, che condanna l’Amministrazione scolastica all’assegnazione della carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo idoneo per agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ai fini dell’esecuzione del giudicato. L’accoglimento del ricorso presuppone la verifica formale della produzione della copia asseverata della sentenza e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. In assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato, nominando fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, senza che l’incarico comporti la liquidazione di un compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno. Il giudicato si era formato sulla sentenza n. 3503/2024.
Non avendo ricevuto l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione, la docente ha notificato il titolo esecutivo in data 6 aprile 2025 e, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, ha proposto ricorso per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo altresì la nomina anticipata di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando la produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo, idonea a far decorrere il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha rilevato la mancata esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, la quale non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. L’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito ha reso incontestato il diritto vantato dalla ricorrente, legittimando l’accoglimento del ricorso.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma complessiva di € 1.000,00, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, senza diritto a compenso trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Quanto alle spese, il Collegio, richiamando il precedente di Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897, ha tenuto conto della natura seriale del contenzioso in materia di carta del docente e dell’assenza di profili di complessità, liquidando le spese in € 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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