Diniego di visto turistico per rischio migratorio: diritto di difesa e onere probatorio (TAR Lazio n. 14529 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del rilascio del visto d’ingresso per motivi di turismo, pur non essendo subordinata all’obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, richiede che il diniego sia sorretto da una motivazione non apparente, fondata su circostanze accertate e logicamente ragionevoli. La valutazione del rischio di immigrazione illegale, quale circostanza impeditiva del rilascio del visto, costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa. Ne deriva che il richiedente è gravato da un particolare onere probatorio nel dimostrare l’assenza di tale rischio e le garanzie circa l’uscita dal territorio degli Stati membri, nonché la sussistenza dei presupposti per l’ingresso previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina irachena, aveva impugnato il provvedimento del 2 agosto 2025 con cui il Consolato Generale d’Italia ad Erbil aveva respinto la sua domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di turismo, finalizzato alla partecipazione al Giubileo a Roma. Il diniego era stato motivato attraverso il modulo uniforme per lo Spazio Schengen, evidenziando l’inattendibilità delle informazioni fornite sulla finalità e sulle condizioni del soggiorno, con conseguente configurazione del cd. rischio migratorio. Avverso tale decisione venivano dedotti la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per l’omesso preavviso di rigetto, il carattere apparente della motivazione e l’eccesso di potere per difetto di parametri nella valutazione del rischio migratorio.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha respinto il ricorso, affrontando in primo luogo la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Sul punto, il Collegio ha precisato che l’obbligo sancito dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato eliminato per le domande di visto turistico ad opera del d.l. n. 145/2024, applicabile ratione temporis alla fattispecie. Tale esclusione risponde alla natura della procedura, caratterizzata da termini accelerati e da un’istruttoria affidata all’autorità consolare.
Quanto alla dedotta apparenza della motivazione, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento impugnato, ancorché sintetico, risultava sorretto da circostanze conferenti, emergenti dall’esito del colloquio consolare e dalla consultazione della banca dati Schengen. Dalla relazione consolare emergeva che la ricorrente aveva dichiarato falsamente di non aver mai richiesto altri visti, mentre risultavano richieste di visto alla Spagna nel 2023 e alla Grecia nel 2024, entrambe respinte. In aggiunta, il Consolato aveva valutato incerta la posizione lavorativa ed economica dell’interessata. Tali elementi, muniti di logica e ragionevolezza, integravano una motivazione adeguata e non apparente.
Il Tribunale ha quindi escluso il dedotto difetto di parametri di riferimento. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), che consente l’ingresso allo straniero che dimostri di possedere idonea documentazione a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno. Le disposizioni del d.m. 11 maggio 2011 impongono alle Rappresentanze diplomatico-consolari una specifica attenzione alla valutazione del rischio di immigrazione illegale e delle garanzie di uscita dal territorio alla scadenza del visto. Tale disciplina recepisce il contenuto dell’art. 7.12 della Decisione della Commissione europea del 19 marzo 2010, che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto, richiedendo alle autorità consolari di valutare sia il rischio di immigrazione illegale sia l’intenzione del richiedente di lasciare l’Area Schengen prima della scadenza del visto.
La valutazione del rischio migratorio, ha precisato il Collegio, implica un ampio esercizio della discrezionalità amministrativa, assistita da una presunzione semplice di sussistenza dell’ostacolo quando emergano elementi oggettivi di segno contrario alle dichiarazioni del richiedente. Consegue che la parte richiedente è gravata di un particolare onere probatorio, consistente nella dimostrazione di elementi idonei a superare il rischio rilevato dall’autorità consolare. Nella specie, tale onere non era stato assolto, non essendo state fornite prove contrarie alle risultanze delle verifiche consolari.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda. Il provvedimento è stato sottoposto ad oscuramento delle generalità della parte interessata.
Nota della Redazione
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