Nessun risarcimento per il custode del randagio inerte in via cautelare (TAR Sicilia n. 3369 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il risarcimento del danno: occorre verificare la colpa dell’Amministrazione e il nesso causale tra provvedimento illegittimo e pregiudizio. Il destinatario di un atto ablatorio illegittimo è tenuto a cooperare, secondo il canone di buona fede, all’evitamento del danno, coltivando il rimedio cautelare e attivandosi per sottrarsi agli oneri economici derivanti dalla custodia dell’animale. Il comportamento contraddittorio del ricorrente, che non consegni il randagio e contesti l’ordine di restituzione, integra l’ipotesi di danno evitabile ex art. 1227, comma 2, cod. civ. e preclude la risarcibilità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ritrovato una cucciola di cane randagia e, dopo le prime cure presso il presidio veterinario, l’aveva custodita su indicazione dei sanitari. Il Comune, con ordinanza sindacale n. 38 del 29 agosto 2019, gli aveva intimato la restituzione dell’animale entro il 10 settembre 2019; in difetto, l’ente aveva disposto l’intestazione coattiva del cane al custode. Il TAR, con sentenza n. 561 del 23 febbraio 2021, aveva annullato i provvedimenti per carenza dei presupposti ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000.

Il ricorrente ha quindi agito per il risarcimento del danno emergente, quantificato in € 1.970,50 per le spese di stallo e mantenimento sostenute in 563 giorni, invocando la colpa dell’ente desunta dall’illegittimità del provvedimento. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso che la rinuncia al mandato del difensore, non seguita da nuova nomina, produca effetti interruttivi, operando il principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale.

Nel merito, il TAR ha ribadito che il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento, richiedendosi la verifica positiva di colpa e nesso causale. Ha poi rilevato il comportamento contraddittorio del ricorrente: nella comunicazione del 19 agosto 2019 non aveva manifestato la volontà di consegnare l’animale; non aveva dato esecuzione all’ordine di restituzione né chiesto un differimento del termine; con nota del 25 settembre 2019 aveva anzi contestato l’illegittimità dell’ordinanza. Tale contegno, per la sua contraddittorietà, esclude il diritto alla riparazione, ben potendo il deducente consegnare ab initio l’animale e sottrarsi agli oneri.

Sul piano causale, il Collegio ha valorizzato l’omessa coltivazione della domanda cautelare nel giudizio di annullamento. Il dovere di cooperazione ex art. 1227, comma 2, cod. civ. (c.d. duty to mitigate) impone al danneggiato di attivare gli strumenti di tutela, incluso il rimedio cautelare, per contenere il pregiudizio. La sua mancata attivazione, valutata unitamente alla successiva domanda risarcitoria, rende configurabile un comportamento opportunistico che viola il canone di buona fede e il principio di auto-responsabilità.

Il ricorso è stato pertanto respinto siccome infondato. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune; disposta la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l’evidente infondatezza della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1227 c.c.

Tutte le 495 sentenze sull'art. 1227 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *