Parere paesaggistico tardivo non consuma il potere né sana la volumetria (TAR Sicilia n. 2999 del 09.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento del termine di novanta giorni previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 per il parere della Soprintendenza non consuma il potere dell’amministrazione e non rende illegittimo il parere tardivamente espresso, che conserva carattere vincolante; l’interessato può solo proporre ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Il silenzio-assenso non opera nei procedimenti in materia paesaggistica, per effetto del rinvio dinamico all’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990, che ha tacitamente abrogato la previsione regionale. Le opere che hanno determinato incremento di superfici o volumi non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, che configura un potere interamente vincolato, e non rientrano tra gli interventi di lieve entità ammessi alla autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato adibito a ristorazione in area costiera sottoposta a vincolo paesaggistico secondo il Piano Territoriale Paesistico, impugnava la nota della Soprintendenza che esprimeva parere sfavorevole al mantenimento di opere pertinenziali e precarie, la nota comunale di riattivazione del procedimento sanzionatorio e l’ordinanza di demolizione.

Dopo l’accertamento di un abuso edilizio, il Comune aveva adottato l’ordinanza di demolizione. La ricorrente aveva presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 e richiesta di sanatoria ex art. 13 l. n. 47/1985. La Soprintendenza esprimeva parere contrario e l’ufficio urbanistica rigettava la sanatoria; i provvedimenti sanzionatori venivano riattivati. Da qui il ricorso, affidato a censure di violazione dei termini procedimentali, contraddittorietà e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esclude anzitutto l’operatività del silenzio-assenso. L’art. 46 l.r. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato dall’art. 7, comma 1, l.r. n. 5/2011, che opera un rinvio dinamico alla l. n. 241/1990 e rende applicabile l’art. 20, comma 4, che esclude il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. La stessa previsione regionale, del resto, riguardava solo le autorizzazioni preventive e non i titoli in sanatoria.

Quanto al termine di novanta giorni dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il superamento non determina la consumazione del potere né l’illegittimità del parere tardivo, ma consente il ricorso avverso il silenzio. La perentorietà del termine attiene all’obbligo di concludere il procedimento, non alla sussistenza del potere, e il parere conserva efficacia vincolante.

È respinta anche la censura di contraddittorietà rispetto ai precedenti nulla osta: essi riguardavano opere in procedimenti di condono edilizio ex l.r. n. 37/1985, di cui non è dimostrata l’identità, e la disciplina condonistica consentiva la sanatoria di interventi con aumento di volume in aree vincolate. Le nuove opere sono state valutate secondo la disciplina vigente, che preclude la compatibilità per interventi che abbiano creato superfici o volumi.

Il parere è sufficientemente motivato: le opere hanno determinato incremento di superfici e volumi e non possono essere autorizzate ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, norma che configura un potere interamente vincolato. È indimostrato il carattere amovibile e precario delle strutture, ancorate al battuto di cemento e insistenti da lungo tempo, e del pari indimostrata la sussunzione nel regime dell’edilizia libera, trattandosi di tettoie, camminamenti e manufatti di non irrilevante entità stabilmente ancorati al suolo.

Neppure è configurabile l’autorizzazione paesaggistica semplificata: il d.p.R. n. 31/2017 va interpretato alla luce delle norme primarie che lo autorizzano e le semplificazioni valgono solo per interventi di lieve entità, non idonei a pregiudicare i valori paesaggistici. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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