Ricorso Corte dei conti improcedibile senza notifica decreto fissazione udienza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 424 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata notificazione all’Amministrazione dell’atto introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di discussione impedisce in modo radicale l’instaurazione del contraddittorio e configura un’ipotesi di improcedibilità del ricorso dinanzi alla Corte dei conti. L’art. 155, comma 3, C.G.C. impone al ricorrente di notificare il decreto di fissazione d’udienza e il ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, garantendo un termine non inferiore a novanta giorni tra la notifica al convenuto e l’udienza. Il mancato assolvimento di tale onere è rilevabile anche d’ufficio e non è sanato dalla rituale instaurazione del giudizio civile, né dalla mancata costituzione dell’Istituto convenuto. L’improcedibilità consegue alla violazione dell’onere di impulso processuale, indipendentemente dal merito della pretesa sostanziale azionata.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente pubblica, aveva chiesto il riconoscimento di un grado di invalidità civile superiore al 74%, necessario per accedere alla maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio e fino a un massimo di cinque anni. La Commissione medica ASL le aveva riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa del 67%, insufficiente rispetto alla soglia di legge.
Il ricorso, dapprima proposto dinanzi al Tribunale di Nola, era stato dichiarato carente di giurisdizione con sentenza n. 1095/2019, in favore della Corte dei conti. Riassunta la causa davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, il giudice monocratico ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio civile e delle prove di notifica. All’esito dell’udienza nessuno è comparso e l’INPS non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha affrontato in via pregiudiziale la regolarità del contraddittorio. L’art. 155 C.G.C. prescrive che il decreto di fissazione dell’udienza sia notificato all’Amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, affinché tra la notifica al convenuto e l’udienza intercorra un termine non inferiore a novanta giorni.
Nel caso esaminato, nonostante l’ordinanza n. 28/2024 avesse espressamente consentito alla ricorrente di provvedere all’adempimento, la prova della notificazione del ricorso e del decreto non è stata depositata in atti. Ne deriva la violazione dell’art. 155, comma 3, C.G.C., aggravata dalla mancata costituzione dell’INPS.
La Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, citando le pronunce della Sez. giur. Campania n. 26/2020 e n. 242/2019, della Sez. giur. Veneto n. 27/2018 (Sez. giur. Puglia n. 422/2018, n. 357/2018 e n. 553/2018), nonché della Sez. giur. Abruzzo n. 92/2018. Secondo tale indirizzo, la mancata notifica dell’atto introduttivo insieme al decreto impedisce in modo radicale l’instaurazione del contraddittorio.
Tale evenienza integra un’ipotesi di improcedibilità del ricorso, che il giudice dichiara. La decisione prescinde dall’esame del merito, relativo alla sussistenza del requisito sanitario e al diritto alla maggiorazione contributiva. Stante la mancata costituzione dell’INPS, non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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