Sanzione pecuniaria annullata per inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 359 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lottizzazione abusiva, l’acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune delle aree lottizzate e la demolizione delle opere costituiscono misure direttamente previste dalla legge, di natura vincolata e ripristinatoria, non discrezionale, con la conseguenza che l’Amministrazione non può adottare soluzioni alternative e non trovano applicazione il principio di proporzionalità né le garanzie convenzionali proprie della materia penale. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, avendo natura sanzionatoria, opera solo in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione e non è estendibile per analogia all’ipotesi dell’art. 35 del medesimo testo unico, che non contempla alcuna sanzione pecuniaria per il privato inadempiente. L’ordine di sgombero degli immobili abusivi costituisce invece potere implicito, fondato sulla norma che impone al Comune di demolire le opere acquisite, essendo propedeutico all’esercizio del potere esplicito di demolizione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di condono edilizio presentata nel 1995, nonché l’ordinanza di demolizione di opere realizzate successivamente. Ha agito inoltre per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di revoca dell’ordinanza e di adozione di un Piano di Recupero in variante.

Con successivi motivi aggiunti ha impugnato la dichiarazione di acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune degli immobili costituenti la lottizzazione abusiva, e poi i provvedimenti con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, irrogata la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 e disposto lo sgombero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti. L’ordinanza di sospensione dei lavori di lottizzazione, mai revocata e consolidata dal rigetto del ricorso straordinario, aveva già prodotto l’acquisizione di diritto delle aree al patrimonio comunale prima della domanda di condono: il diniego è quindi atto dovuto. Irrilevante è l’asserita urbanizzazione sopravvenuta, non essendo in discussione la legittimità di quell’ordinanza.

Nessun obbligo di revoca grava sull’Amministrazione, né sussiste un obbligo di adozione di variante urbanistica o di Piano di Recupero per sanare situazioni di abusivismo diffuso: si tratta di scelte pianificatorie discrezionali, non imponibili dal privato. La disciplina degli artt. 29 e 35, comma 13, L. n. 47/1985 e dell’art. 2, comma 54, L. n. 662/1996 riguarda gli agglomerati esistenti alla data del 1° ottobre 1983, non applicabile alla fattispecie.

Alla lottizzazione abusiva non si applicano l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 né le norme di condono, poiché le singole porzioni di suolo vanno valutate nel loro insieme. La mancanza della diffida ex art. 35 non vizia l’ordine demolitorio, che ha assegnato un termine per l’adempimento spontaneo. L’ordine di demolizione, atto vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.

Le misure dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001 hanno natura ripristinatoria, non afflittiva o punitiva: restano fuori dall’ambito delle pene secondo i criteri Engel e non violano l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, né l’art. 49, par. 3, Carta UE. La loro natura automatica rende irrilevante l’omessa comunicazione di avvio.

È invece fondata la censura avverso l’ordinanza che ha irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis: essa opera solo per inottemperanza all’ordine di demolizione e non è estendibile analogicamente all’art. 35, data la sua natura sanzionatoria. L’ordinanza è annullata. Lo sgombero è legittimo: una volta acquisita l’area, il Comune è obbligato a demolire e l’ordine di rilascio è potere implicito propedeutico alla demolizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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