Terzo condono in Sicilia: insanabili le opere su aree a vincolo relativo (TAR Sicilia n. 3758 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, legge reg. Sicilia n. 19/2021, il terzo condono edilizio disciplinato dall’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate su aree soggette anche a vincolo relativo di natura paesaggistica. La disciplina statale, espressione della riserva allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e norma di grande riforma economico-sociale, prevale sulla normativa regionale di interpretazione autentica. Nelle aree vincolate restano sanabili i soli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, sempre che non comportino nuovi volumi o superfici. L’avviso sfavorevole dell’autorità preposta al vincolo e il conseguente diniego comunale di condono costituiscono atti vincolati.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato per civile abitazione nell’isola di Lipari, in area ricadente in zona E/C del P.R.G. e in zona MO2 del Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, ha presentato nel 2004 istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 legge n. 326/2003 per opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia del 1994: chiusura a veranda di un terrazzo loggiato e realizzazione di un vano camera in luogo del previsto terrazzino.
La Soprintendenza di Messina, applicando la circolare assessoriale n. 02/2022, ha espresso avviso sfavorevole sotto il profilo paesaggistico e ordinato la rimessione in pristino. Il Comune di Lipari ha quindi respinto la domanda di condono. Il ricorrente ha impugnato i tre provvedimenti deducendo, tra l’altro, la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di motivazione, l’anteriorità delle opere rispetto al Piano Paesaggistico e al vincolo e l’applicabilità del parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato, espresso nelle numerose pronunce del 2024, e la circolare n. 02/2022, che ha correttamente recepito l’esito della Corte costituzionale n. 252/2022. Il Giudice delle leggi ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, legge reg. n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge, perché la sanatoria delle opere in aree a vincolo non assoluto contrasta con l’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003.
La Sezione ricostruisce il quadro normativo: il comma 26 ammette a sanatoria le tipologie di illecito dell’allegato 1; il comma 27, lettera d) esclude le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione, in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici. L’art. 24 legge reg. n. 15/2004, nel recepire il terzo condono, rinvia all’art. 32 nella sua integralità, compresi i limiti al rilascio del titolo.
Il Collegio ritiene superato il parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010, già smentito dalle pronunce del medesimo Consiglio di giustizia amministrativa (n. 836/2023 e n. 288/2023). L’ordinanza cautelare n. 357/2023 non giustifica un mutamento dell’indirizzo, avendo natura sommaria. Le condizioni di sanabilità — anteriorità delle opere al vincolo, conformità urbanistica, tipologia minore e parere favorevole dell’autorità preposta — devono ricorrere congiuntamente.
Quanto al profilo paesaggistico, il divieto di incremento dei volumi si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnico o interrato (Cons. Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023, n. 9950/2022, n. 1213/2022). La nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, considerando l’impatto sull’assetto del territorio. Nel caso concreto le opere hanno creato nuovi volumi e superfici, risultando quindi insanabili.
La censura relativa all’ordine di rimessione in pristino, formulata solo con la memoria del 4 ottobre 2024, è inammissibile perché non contenuta nel ricorso introduttivo, proposta oltre il termine decadenziale e con atto non notificato. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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