Ottemperanza all’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1188 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui la Corte d’appello determina l’indennità di esproprio ai sensi degli artt. 29 d.lgs. n. 150/2011 e 702-ter cod. proc. civ., all’esito di procedimento sommario di cognizione, ove non appellata, produce gli effetti dell’art. 2909 cod. civ. e appartiene al novero dei provvedimenti equiparati alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Essa è pertanto suscettibile di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm.. Il giudice adito ordina all’amministrazione inottemperante l’integrale esecuzione del titolo e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece esclusa quando ricorrano le ragioni ostative ivi previste, collegate alle difficoltà dell’adempimento e ai vincoli di bilancio.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi sull’ordinanza n. 169/2020 della Corte d’appello di Bari, Prima Sezione Civile, resa in un giudizio di opposizione alla stima e avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di esproprio. Con tale provvedimento la Corte ha dichiarato dovuta in favore dei ricorrenti la somma di € 90.976,37, oltre interessi legali, ha ordinato al Comune di depositarla presso la Cassa depositi e prestiti e ha condannato l’ente alle spese.

L’ordinanza, munita di formula esecutiva e notificata al Comune, non è stata eseguita nel termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Perdurando l’inottemperanza, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione entro un termine congruo, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112 cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

La questione centrale riguarda la natura dell’ordinanza di determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio emessa dalla Corte d’appello ex artt. 29 d.lgs. n. 150/2011, 702-bis e 702-ter cod. proc. civ.. Il Tribunale ritiene che tale provvedimento, contenente l’ordine alla p.a. di deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti, se non appellato, appartenga al novero dei provvedimenti equiparati alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 702-ter cod. proc. civ., secondo cui l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma produce gli effetti di cui all’art. 2909 cod. civ. se non è appellata entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione. Da qui la conseguenza che il provvedimento è senz’altro suscettibile di attuazione nelle forme del giudizio di ottemperanza, alla luce dell’attestazione depositata dai ricorrenti.

Accertata l’inottemperanza del Comune, il Collegio ordina l’integrale esecuzione dell’ordinanza secondo i punti 1, 2 e 3 del dispositivo, fissa il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza e nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia BAT, con facoltà di delega, per il caso di persistente inadempienza.

Il Tribunale respinge invece l’istanza di fissazione della penalità di mora: ravvisa le ragioni ostative espressamente previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto delle peculiari condizioni dell’amministrazione, delle difficoltà nell’adempimento collegate ai vincoli normativi e di bilancio e dell’attuale stato della finanza pubblica. Le spese sono poste a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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